Benefici per i pensionati che si trasferiscono nel Sud Italia: la Legge di Bilancio 2019 dà agevolazioni a coloro che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in uno dei comuni del Mezzogiorno d’Italia (con max 20mila abitanti) che potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7%.
Il nuovo articolo 24-ter del Tuir, introdotto dalla legge di bilancio 2019, disciplina un regime fiscale facoltativo riservato ai titolari di pensioni estere che si trasferiscono nel Sud d’Italia: essi, infatti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi “esteri” a un’imposta sostitutiva del 7%, beneficiando, inoltre, dell’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dal pagamento di Ivie e Ivafe (articolo 1, commi 273-275, legge 145/2018).
Ambito applicativo
Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati), che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi, di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione.
Per l’individuazione dei “redditi percepiti da fonte estera o prodotti all’estero”, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall’articolo 165, comma 2, Tuir, secondo il quale “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato” per l’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, come disciplinata dall’articolo 24-bis, Tuir.
Al nuovo regime di tassazione, peraltro, possono accedere solo le persone fisiche che:
- non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace
- trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Il requisito del trasferimento della residenza è soddisfatto se sono rispettati i criteri fissati, in linea generale, dall’articolo 2, comma 2, Tuir, in base al quale “ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Adempimenti
Coloro che decidono di optare per il regime dell’imposta sostitutiva devono indicare la giurisdizione (o le giurisdizioni) in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. Successivamente, l’Agenzia delle entrate trasmette queste informazioni, attraverso idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate.
Esercizio dell’opzione
L’opzione deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e opera a partire da tale periodo. Essa, inoltre, è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui è divenuta efficace.
Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 7% deve essere pagata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applica la disciplina dettata per l’Irpef. L’imposta sostitutiva non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
Revoca e decadenza
L’opzione è revocabile e, in tal caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.
Cause di decadenza dall’opzione sono:
- l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti previsti ovvero il venir meno degli stessi
- l’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva.
A seguito della revoca o della decadenza, non è possibile l’esercizio di una nuova opzione.
Applicazione del regime ordinario
È possibile manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva rispetto ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. Tale intenzione deve essere specificamente indicata in sede di esercizio dell’opzione o attraverso una sua successiva modifica.
Soltanto in tale ipotesi, per i redditi prodotti negli Stati o territori esteri indicati, si applica il regime ordinario e si ha diritto al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Esenzioni
Coloro che esercitano l’opzione, per i periodi d’imposta in cui la stessa è valida:
- non sono tenuti alla presentazione del quadro RW (investimenti e attività finanziarie all’estero – articolo 4, Dl 167/1990)
- sono esenti dal pagamento dell’Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e dell’Ivafe (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero).
Destinazione delle risorse
Infine, si prevede che le risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del regime siano destinate al finanziamento delle università che hanno la sede in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia (da individuare con un decreto ministeriale), in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche.