Tempi certi per l’esercizio del potere di autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni. Con una modifica subito operativa apportata dall’articolo 5 della legge 124/2015, la Delega Pa, il legislatore è intervenuto sulla possibilità riconosciuta a ogni amministrazione pubblica di annullare d’ufficio un proprio atto, ad esempio un autorizzazione, se si scopre che è illegittimo. L’annullamento d’ufficio, finora, doveva arrivare entro un termine ragionevole ma non indicato esplicitamente. La novella impone, a beneficio dei privati, che i provvedimenti illegittimi vengano annullati al massimo entro diciotto mesi dalla loro adozione.
Tale vincolo temporale è introdotto per i soli casi di annullamento d’ufficio di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l’annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine.
Il potere d’annullamento d’ufficio viene comunque escluso con riguardo ai provvedimenti formatisi a seguito di silenzio-assenso per i quali resta possibile solo l’esercizio della revoca del provvedimento. Si ricorda che, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 133/2014, la revoca è ammessa: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento; c) di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Novità anche in materia di sospensione del provvedimento. La Delega innova la disciplina vigente, in base alla quale l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze. La novella specifica che in ogni caso la sospensione del provvedimento amministrativo non può essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/1990, modificato ai sensi delle disposizioni precedenti (termine ragionevole, non superiore a 18 mesi per provvedimenti attributivi di vantaggi economici).
Da segnalare, infine, alcune modifiche con riguardo alle sanzioni amministrative. In particolare, viene abrogata la disposizione che sancisce l’applicabilità al privato che ha avviato l’attività avvalendosi di un procedimento semplificato (SCIA o silenzio assenso), in contrasto con la normativa vigente, delle sanzioni amministrative previste per il privato che ha agito senza il titolo richiesto dalla legge.