I contributi dell’UPI a supporto dell’autonomia statutaria delle Province.

Dal mese di ottobre, dopo l’elezione dei nuovi organi di governo in 64 Province, è stata avviata la discussione per la revisione degli statuti provinciali.

Come previsto dall’art. 1, comma 81, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i nuovi statuti provinciali devono essere approvati “entro il 31 dicembre 2014” ma l’assemblea dei sindaci ha tempo approvare le modifiche statutarie fino al “30 giugno 2015”. A partire da questo termine ulteriore scatta l’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 8 della legge 131/03.

Sulla base degli incontri di formazione e approfondimento e del confronto che è stato avviato a livello nazionale e nei territori, grazie al supporto delle Unioni regionali, l’Unione delle Province d’Italia ha elaborato i contributi allegati, che hanno la finalità di affrontare i punti essenziali dell’attività di revisione degli statuti provinciali.

La riscrittura degli statuti non sembra possa ridursi ad una operazione di mero aggiustamento organizzativo e funzionale, nella prospettiva di incidere solo per quanto necessario sul vecchio impianto ancorato al previgente assetto ordinamentale; al contrario, proprio per non ridurne la valenza, mortificando la stessa autonomia degli enti, i nuovi statuti provinciali devono invece costituire l’occasione per ripensare innovativamente ruolo e organizzazione della provincia, interpretando coraggiosamente la sfida che il legislatore ha lanciato nel ridefinire in profondità l’ente di area vasta.

Per fare ciò è necessario liberarsi, anche concettualmente, dal vecchio impianto finora conosciuto, nonché dalla possibile tendenza ad operare una riscrittura degli statuti con una permanente e assorbente remora critica rispetto alla legge 56 di riforma, per guardare invece senza riserve a ciò che le norme statutarie sono chiamate ad inverare nel configurare i tratti caratterizzanti del nuovo ente.

E in una tale ottica ricostruttiva bisogna innanzitutto guardare a ciò che costituisce il proprium della legge 56 per le province, vale a dire la configurazione dell’ente di area vasta quale ente di secondo livello.

Il che non significa accedere alle pure ventilate letture restrittive della riforma, che vorrebbero configurare le nuove province come enti serventi o meramente ancillari dei comuni.

Al contrario, proprio una lettura organica della riforma, scevra da pregiudizi, porta a considerare la provincia riformata come l’ente capace di elevare a livello di area vasta le istanze comunali, non limitandosi meramente a recepirle, ma rielaborandole e  istituzionalizzandole in una dimensione precipua che ne caratterizza lo stesso ruolo, appunto, di ente di area vasta sovracomunale.

 

Consulta gli allegati:

Antonelli_statuti_22dicembre2014

bozza_statuto_provinciale_19dicembre2014

Meloni_I-nuovi-statuti_19dicembre14

 

 

 

FONTE: UPI – Unione Province d’Italia

 

 

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