Il segretario comunale quando può adottare atti gestionali di competenza dei dirigenti? Le indicazioni di maggiore rilievo sono dettate nella sentenza del Tar dell’Umbria n. 466/2017.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 18 del 5 luglio 2007 con cui il Segretario comunale di Pegaro (PG) gli ha ingiunto la demolizione, quale soggetto detentore, di varie opere asseritamente abusive. Materia del contendere è proprio la legittimità dell’ordinanza con il quale è stato ingiunto anche al ricorrente, quale soggetto detentore, la demolizione di varie opere asseritamente abusive, realizzate su area vincolata, tra cui tre manufatti di modeste dimensioni e una recinzione metallica, tutte destinate all’allevamento di animali da cortile per il consumo domestico.
Ad avviso del ricorrente il provvedimento di repressione di abuso edilizio, quale atto tipicamente rientrante nelle attribuzioni dirigenziali, dovrebbe essere emanato esclusivamente dal Dirigente comunale o dal Responsabile apicale esercente le relative funzioni, potendo il Segretario comunale sostituirlo soltanto in caso di motivato riscontro delle ragioni di assenza o impedimento, riscontro nel caso di specie del tutto assente. Impugna il ricorrente anche il presupposto art. 33 comma 5 del presupposto Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ove venisse interpretato nel senso di consentire una sostanziale avocazione di poteri gestionali da parte del Segretario comunale, organo decisamente distinto rispetto alla dirigenza dell’ente locale.
Nell’attuale assetto ordinamentale, al Segretario comunale sono affidati compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente locale, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Di talché, nel nuovo ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale non rientra più nel novero dei dirigenti dell’amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall’art. 97 D.lgs. 267/2000, laddove al comma 4, lett. d) ipotizza l’affidamento al Segretario comunale di competenze dirigenziali limitate e “pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti”.
Queste censure non determinano però di per sé la illegittimità dell’atto gestionale adottato dal segretario con cui viene disposta la irrogazione di una sanzione per violazione delle disposizioni edilizie a seguito di possibili vizi di incompetenza e/o di carenza di motivazione. E ciò in considerazione della natura vincolata di questo specifico provvedimento sanzionatorio, nel caso in esame dinanzi ai giudici amministrativi umbri l’ordine di provvedere alla rimozione di un fabbricato realizzato abusivamente. Natura vincolata data dal fatto che, in caso di annullamento del provvedimento per incompetenza, l’ente ne avrebbe comunque dovuto adottare un altro di contenuto analogo.
In allegato il testo completo della Sentenza.