Assunzioni Polizia Locale, la Corte dei Conti, sezione della Lombardia, interviene nel dibattito con la deliberazione n. 83/2019/PAR.
Parliamo di assunzioni nella polizia locale. La Corte dei Conti della Lombardia, nella deliberazione n. 83/2019/PAR ha affermato che,
“se da un lato l’articolo 35-bis del decreto legge 113/2018, amplia le facoltà di assunzione in termini di budget per il personale di polizia municipale, facendo riferimento alla spesa sostenuta nel 2016, non per questo interviene a modificare i criteri di fondo individuati per il calcolo dei risparmi di spesa e dunque non modifica le linee di principio consolidate di interpretazione che disciplinano il rapporto tra mobilità volontaria e limiti delle facoltà assunzionali, nell’ambito del più ampio quadro degli equilibri di finanza pubblica. Il fatto poi che tale budget sia espresso in termini di valore assoluto di spesa (2016) e non di percentuale di turn over (nella fattispecie di fatto sarebbe il 100% rispetto al 2016), non implica che vengano a modificarsi i criteri di definizione del turn over stesso e in definitiva il significato ormai consolidato di cessazioni dal servizio ai fini del coordinamento e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica”.
Detto in altre parole: se un dipendente “cessa” per mobilità comunque non si può assumere tramite concorso, nonostante la deroga contenuta nel d.l. 113/2018. Questa interpretazione mi sembra eccessiva, tanto da portarmi a chiedere: ma allora a cosa serve questa norma? Ho provato a fare e rifare ragionamenti, ipotesi e calcoli, ma non ne vengo fuori. Come faccio in questi casi, provo a sintetizzare partendo da questa constatazione: se la mia spesa della polizia nel 2019 è pari o più alta rispetto a quella del 2016, della deroga non me ne faccio niente. E questo è pacifico. Quindi, io potrei utilizzare la norma solo se la mia spesa del 2019 è più bassa di quella del 2016. Quali sono i casi per i quali una spesa di personale si abbassa? Beh, mi vien da pensare: cessazione del rapporto di lavoro, mobilità e trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.
La norma, quindi, mi sembrava che dicesse che, anziché usare le normali regole della capacità assunzionale, potevo far riferimento a quel tetto di spesa 2016 e saturarlo con nuove assunzioni. La Corte dei Conti della Lombardia, però, mi dice che se il calo della spesa è stato dovuto da procedure di mobilità in uscita, allora il gap si può riempire solo con altre mobilità.
Bene, mi arrendo, ma a questo punto si abbia anche il coraggio di dire che la norma non serve proprio a niente!
Mio malgrado, mi vedo quasi costretto a sperare che qualche altra sezione regionale della Corte dei Conti la pensi diversamente, per arrivare alle Autonomie… peccato che poi ci arriveremo a fine anno. E la deroga vale solo per il 2019.
Partita chiusa. Si va a capo.