È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che sblocca un’ondata di assunzioni nella Pa centrale (ministeri, Inps, Inail, Aci).
La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2012 – budget 2013, dell’anno 2013 – budget 2014, dell’anno 2014 – budget 2015 e dell’anno 2015 – budget 2016, unita’ di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento. Nella medesima Tabella 1 si dà conto, altresì, dell’utilizzazione del budget con riferimento alla mobilita’ del personale degli enti di area vasta e dell’ente strumentale alla Croce rossa italiana, ai sensi dell’art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Si tratta di circa 2.100 assunzioni autorizzate, di cui oltre 780 sono posizioni da bandire (le altre derivano da scorrimenti di graduatorie e mobilità).
Resta fermo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l’avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:
a) all’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita’ organizzative adeguatamente motivate;
b) all’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Inoltre, con gli emendamenti al testo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 50/2017 vengono previsti più spazi alle assunzioni dei Comuni. vengono previsti più spazi alle assunzioni dei Comuni. La riduzione delle ristrettezze vale, per quest’anno, nei confronti dei Comuni e delle loro forme associative (restano escluse, pertanto, le Province e le Città metropolitane) che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato, nel 2016, il saldo tra entrate finali e spese finali previsto dall’articolo 9 della Legge n. 243/2012. Questi enti non saranno più gravati dei vincoli di spesa previsti dall’articolo 6, commi 7, 8, 9 e 13, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010; si tratta delle spese per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni (ma non per mostre), pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni (attive) e formazione.
Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita’ di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’art. 23, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.
Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilita’ ai sensi dell’art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
Infine, aumentano anche le capacità assunzionali dei comuni medio piccoli, con un’ennesima modifica all’articolo 1, comma 228, della Legge n. 208/2015. Infatti, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio, la percentuale della spesa per assunzioni connessa al costo delle cessazioni degli anni precedenti per gli anni 2017 e 2018 è innalzata al 100%.
In allegato il prospetto con le tabelle.
Scusate eh.. Ma come si fa a tenere fuori le Province dalle possibilità assunzionali quando sono un Ente , da dopo il 4 dicembre 2016, che è stato riconfermato all’interno della Costituzione? Le Province nella gestione delle funzioni fondamentali quali Viabilità ed Edilizia stanno affogando, se ne vuole rendere conto lo Stato centrale o no? E’ necessario aprire le assunzioni anche per le Province. Si ha la sensazione che esista un’Italia A e un’Italia B. Nell’Italia A ha vinto il NO al referendum però la realtà in cui noi tutti viviamo è la realtà B dove le Province è come… Leggi il resto »