assunzioni-pa-capacita-riscossioneAssunzioni PA: capacità di riscossione aumenta gli spazi? Ecco cosa prevede l’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 (convertito dalla legge 58/2019).


L’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 (convertito dalla legge 58/2019), infatti, introduce un nuovo limite che non sarà più parametrato in funzione del personale cessato dal servizio nell’anno precedente, ma sarà calcolato in rapporto alle entrate correnti accertate in bilancio risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

Assunzioni PA: capacità di riscossione

Secondo il comma in questione, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. In coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

Sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Non superiore al valore soglia definito come percentuale. Differenziata per fascia demografica, (della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati). Considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

Aggiornamento dei parametri

I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita’ di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e (la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

A questo link il testo completo del Decreto.

A questo link alcuni chiarimenti in merito al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dal 2021.