dirigenza pubblicaIl vincolo di indisponibilità dei posti dirigenziali previsto dal comma 219 della legge di stabilità n. 208/2015, continua a essere in vigore? Alcuni chiarimenti arrivano dalla Corte dei Conti.

 


PA, vincoli ad assunzioni dirigenziali: i chiarimenti della Corte dei Conti.

 

In quali casi può avvenire il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali dei dirigenti? Una risposta è prodotta dalla sezione di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei conti con la deliberazione 23/2017.

 

 

Se volete, invece, maggiori informazioni sulle posizioni organizzative negli Enti Locali, potete consultare il quaderno ANCI con le istruzioni a questo link.

 

PA, vincoli ad assunzioni dirigenziali: i chiarimenti della Corte dei Conti

 

L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 – disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – attribuisce alle regioni e, tramite il consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai comuni, alle province e alle città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Preliminarmente la Sezione è dunque chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

 

La legge n. 208 del 28.12.2015, legge di stabilità per il 2016, all’art. 1, comma 219 ha disposto:

 

“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”.

 

 

È ancora vigente il vincolo di indisponibilità dei posti dirigenziali previsto dal comma 219 della legge di stabilità n. 208/2015. Il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali dei dirigenti può essere realizzato solo attraverso un ulteriore provvedimento normativo. In altri termini occorre considerare il tema della vigenza del comma 219 in termini di stretto riferimento a quanto previsto dall’art. 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile, e dunque convenendo che : “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge 8 regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”, non potendosi ravvisare, in conclusione, alcuna delle fattispecie appena enunciate nei fatti e negli argomenti dedotti nella richiesta di parere.