DOMANDA:

Qual è il limite alle assunzioni di personale che la società partecipata dal nostro Comune deve osservare?

 

RISPOSTA:

Il comma 5 , articolo 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito che le amministrazioni locali devono coordinare le politiche assunzionali delle aziende, istituzioni e società partecipate, al fine di garantire anche per questi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 2-bis, del decreto legge n. 112/2008. Si segnala che questa ultima disposizione ha recentemente subito due significative modifiche: in un primo momento dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2014, comma 557), che con una disposizione particolarmente complessa e di difficile attuazione pratica aveva esteso a società, aziende ed istituzioni il regime di divieti e limitazioni alle assunzioni di personale stabilito dalla legge per le amministrazioni controllanti; successivamente dalla legge n. 89/2014, di conversione del D.L. n. 66/2014, la quale ha previsto che gli enti controllati si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, sulla base degli atti di indirizzo dell’Ente controllante, che definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto controllato opera.

 

 

FONTE: ASFEL – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali

 

 

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