Un sindaco ha chiesto se le assunzioni di vigili stagionali finanziate con i proventi derivati dalle sanzioni per violazione del codice della strada di cui all’articolo 208, comma 5 bis, del d.lgs 285/1992 rientrino nei limiti di spesa per il lavoro flessibile.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 54/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno ribadito che sebbene le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 208 comma 5 bis del d.lgs. 285/1992, ciò non toglie che tali spese rientrino nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010 e che l’ente locale non può in alcun modo procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale degli agenti di polizia locale derogando il limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 (Corte dei conti, sez. Puglia, del. n. 131/2016; sez. Campania, del. n. 132/2013).
Nel 2016 i proventi delle multe stradali sono stati complessivamente di circa 1,6 miliardi, di cui 157 milioni a Milano e 144 milioni a Roma. Proventi che dovrebbero essere in primo luogo investiti per la sicurezza e l’educazione stradale, dal ripristino del manto stradale alla realizzazione di piste ciclabili e attraversamenti pedonali sicuri e visibili, ma anche per il personale.
Sebbene le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate con i proventi delle multe, esse dunque rientrano nel calcolo del limite di spesa per lavoro flessibile.