Il parere reso dalla Corte dei Conti Veneto riguarda l’interpretazione delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. Chiarisce, tra gli altri, se il vincolo di indisponibilità relativamente ai posti dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, imposto dal comma 219, sia applicabile anche agli enti locali.
Il richiamo ai posti di dirigenza di prima e seconda fascia non sembra costituire elemento ermeneutico dirimente in senso contrario alla generale applicabilità della norma alle pubbliche amministrazioni, salve le espresse e specifiche eccezioni previste, tanto più che la disposizione si colloca in linea di continuità con altre disposizioni che hanno fortemente limitato e condizionato le capacità assunzionali degli enti locali (art 1, comma 424 l. 190/2014, art. 5 del d.l. n. 78/2015 conv. dalla l. 125/2015, su cui si richiamato i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nelle delibere n. 19/SEZAUT/2015/QMIG e 28/SEZAUT/2015/QMIG).
Ad analoga conclusione è giunta anche la Conferenza Stato Regioni, secondo cui “deve essere chiarito come la disciplina dettata dal comma 219, in virtù del richiamo all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, debba essere considerata una norma avente una doppia finalità volta, contemporaneamente, a fissare un principio generale di riduzione della dirigenza di tutte le PA ed a definire passaggi attuativi puntuali per le Amministrazioni statali, le uniche a cui sia possibile applicare le disposizioni di dettaglio relative alla dirigenza di prima e seconda fascia” (documento 24/3/2016), dovendo essere garantita l’autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti territoriali, quale riconosciuta dalla Carta fondamentale (sotto tale profilo andrebbe, quindi, letto il coordinamento del comma 219 con il comma 221).
Non sembra, poi, sussistere il paventato contrasto tra il comma 219 e il successivo comma 228 (“Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”): quest’ultimo, nel sancire una riduzione delle percentuali del turn over per il triennio 2016-2018 limitatamente al personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, ha lasciato inalterata la disciplina già esistente con riferimento al personale dirigenziale e limitatamente ai posti disponibili ai sensi del precedente comma 219.
“Una volta riconosciuta l’applicabilità della disciplina in commento ai posti dirigenziali degli enti locali, deve ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti entro i limiti di cui all’art 110 co 1 Tuel, ossia in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, trattandosi di fattispecie, da un lato, non rientranti tra le eccezioni previste dal medesimo comma 219 e, dall’altro lato, certamente attratte nella valenza onnicomprensiva della previsione finale (“In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma” )” (Sez. contr. Puglia, n. 73/2016/PAR).