1. Premessa

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti all’Istituto si ritiene opportuno riepilogare in un quadro di sintesi le norme che regolano l’Assicurazione Sociale Vita e fornire alcuni chiarimenti.

L’Assicurazione Sociale Vita garantisce un’indennità economica in caso di decesso degli iscritti e  dei propri familiari a carico. In base alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, l’assicurazione era gestita dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti degli enti di diritto pubblico (Enpdep), soppresso nel 1993 e confluito nell’Inpdap, a sua volta soppresso e confluito nell’Inps per effetto dell’art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2011, n. 216.

L’indennità economica è stata istituita e regolata dall’art. 3, punto 3, della legge n.1436/1939 e dagli articoli 34 e 35 del regolamento esecutivo  della legge stessa, approvato con regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483.

L’obbligatorietà dell’iscrizione all’Enpdep dei dipendenti degli enti di diritto pubblico in servizio è confermata dall’articolo 7 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 ottobre 1947 n.1304. Tale decreto ha previsto l’iscrizione obbligatoria di tutti i dipendenti degli enti di diritto pubblico rimettendo al Ministro per il lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio di Stato, la decisione sull’obbligo dell’iscrizione del personale dipendente dagli enti la cui qualifica di persona giuridica pubblica non risulti espressamente dichiarata in leggi, regolamenti o decreti.

L’art.29, comma 4, della legge 23 aprile 1981, n.155 definisce, nell’ambito del quadro normativo sopravvenuto, anche a seguito del processo di riorganizzazione del sistema sanitario, le prestazioni erogabili dall’Enpdep, riconducendole alla prestazione  economico previdenziale di cui al punto 3) dell’articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n.1436, stabilendone altresì il relativo contributo.

Tale il quadro normativo di riferimento, ne consegue che le sole prestazioni economiche previdenziali sopravvivono agli effetti abrogativi dell’art.24 (cosiddetta norma taglialeggi) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli effetti abrogativi hanno riguardato, pertanto, gli altri elementi della legge n.1436/1939 e del regio decreto n.1483/1940, relativi alle regole di funzionamento del soppresso Enpdep nonché alle  prestazioni di natura sanitaria, la cui competenza è stata trasferita alle strutture del Servizio sanitario nazionale per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L’art. 29 della legge n.155/1981 definisce l’indennità dell’assicurazione come “prestazione economico previdenziale” che risulta disciplinata, sia dalle citate norme di  cui alla legge n.1436/1939 e al regolamento esecutivo della legge stessa, sia dall’art.7 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 31 ottobre 1947, n. 1304.

Sono iscritti alla gestione Enpdep obbligatoriamente i dipendenti degli enti di diritto pubblico nonché alcuni enti specificatamente individuati dal legislatore. È stata prevista, inoltre, un’iscrizione per altre categorie di personale in forma facoltativa o convenzionale nonché la prosecuzione volontaria dell’assicurazione da richiedersi, nei casi previsti, entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento ai casi di prosecuzione volontaria dell’assicurazione trova applicazione anche l’art. 1924 del codice civile, per gli aspetti non regolati dalla predette norme e, in particolare, in materia di decadenza dall’assicurazione per effetto del mancato versamento del contributo.

2. Le forme di iscrizione

2.1    Obbligatoria

Si evidenzia che per effetto dell’art.7 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1304 del 31 ottobre 1947, tutti gli enti di diritto pubblico sono obbligatoriamente iscritti.

Sono, pertanto, iscritti all’assicurazione tutti i dipendenti da enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli enti pubblici di assistenza e beneficenza.

Hanno conservato l’iscrizione all’assicurazione (art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218) i dipendenti degli Istituti di credito e assicurazione aventi la natura di enti di diritto pubblico trasformatisi in Società per Azioni. Permane, infatti, in capo alle nuove società, derivanti dal processo di trasformazione, l’obbligo di contribuzione alla gestione Enpdep per i dipendenti già in servizio alla data di iscrizione nel registro dell’imprese. Si segnala, altresì, che il diritto di iscrizione alla gestione Enpdep per tali dipendenti sussiste anche a seguito di processi di trasformazioni, cessioni e conferimenti che determinano il trasferimento senza soluzioni di continuità dei dipendenti medesimi.

2.2    Facoltativa e convenzionale

Questa forma di iscrizione riguarda i dipendenti da enti pubblici o da amministrazioni pubbliche non iscritti obbligatoriamente (ivi compresi enti ed organismi anche a carattere internazionale), da enti morali ovvero da organismi associativi non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché l’iscrizione sia concordata tra le singole amministrazioni e l’Inps e comprenda tutto il personale dipendente o determinate categorie di esso.

Gli enti pubblici e le amministrazioni pubbliche con iscrizione facoltativa o convenzionale possono inoltrare la richiesta di recesso dall’iscrizione a mezzo posta certificata, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Direzione Centrale Entrate. La facoltà di recesso opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata.

2.3    La prosecuzione volontaria

Il personale che cessa dal servizio con diritto a pensione  ha la facoltà di proseguire volontariamente l’iscrizione a condizione che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione in attività di servizio ed abbia prodotto domanda di prosecuzione dell’iscrizione stessa entro un mese dalla cessazione dal servizio.

La facoltà della prosecuzione volontaria può essere esercitata anche dal personale iscritto che, essendo cessato dal servizio, diventa titolare di assegno di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, erogato da fondi di solidarietà del settore bancario ed assicurativo ovvero nei casi di erogazioni di assegni o indennità di accompagnamento alla pensione previste da specifiche disposizioni di legge. Anche per detto personale la domanda deve essere presentata entro un mese dalla cessazione dal servizio e  sono richiesti almeno cinque anni di iscrizione in attività di servizio. Il richiedente la prosecuzione volontaria dell’assicurazione deve presentare la domanda in modalità online secondo le indicazioni di cui alla circolare n. 42 del 2013, tramite codice PIN personale. La domanda può essere presentata anche tramite patronato o rivolgendosi al servizio di contact center.

2.3.1 Recesso e decadenza dall’assicurazione per i prosecutori volontari

A decorrere dal 2013, come già indicato nella circolare 19 dicembre 2012 n.145, gli iscritti che hanno proseguito volontariamente l’iscrizione  all’Assicurazione e che intendono recedere, rinunciando alla prestazione, devono inviare apposita comunicazione alla direzione provinciale Inps gestione dipendenti pubblici, di competenza. La dichiarazione deve pervenire entro il 31 dicembre ed ha effetto a decorrere dall’anno successivo.

Gli operatori della sede provvedono a registrare nel sistema Sin Asv la manifestazione della volontà di recesso. Nelle more dell’adeguamento del Sistema Sin la comunicazione del recesso va trasmessa, a cura delle direzioni provinciali, alla  Direzione Centrale competente per le prestazioni per le opportune registrazioni.

Ai sensi dell’art. 1924, comma 2, del codice civile il mancato versamento del contributo entro 20 giorni dalla scadenza (vale a dire entro il 20 ottobre), da parte dei prosecutori che continuano ad effettuare il pagamento mediante il modello F24 (vedi punto 3.2), comporta la decadenza dall’assicurazione e, pertanto, la perdita del diritto alla prestazione. La decadenza dall’assicurazione, pertanto, può riguardare solo coloro che continuano a versare con  il modello F24 e non anche coloro per i quali il contributo viene trattenuto direttamente dall’Istituto sulla pensione.

3. La contribuzione, le basi imponibili e le procedure di versamento

3.1  Lavoratori attivi

Con riferimento ai lavoratori in attività di servizio, la base imponibile è costituita dalla retribuzione pensionabile coincidente con quella assoggettata alla contribuzione ai fini pensionistici. Il contributo è parti allo 0,12% della base imponibile e grava in misura pari allo 0,027% sul lavoratore ed allo 0,093% sul datore di lavoro. Ai sensi dell’art.2 del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/03/2010, il versamento va  effettuato, a decorrere dal 01/11/2010, attraverso il canale F24 (codice tributo P810). Il versamento deve essere effettuato  entro il 16 del mese successivo a quello di liquidazione delle retribuzioni.

Si evidenzia che i dati relativi all‘Assicurazione sociale vita  devono essere indicati negli appositi elementi dei quadri  E0/V1 della ListaPosPa dell’Uniemens (cfr. circolare n. 105 del 7 agosto 2012, come successivamente integrata).

Qualsiasi altra modalità di comunicazione dei dati riferiti ai lavoratori non sarà presa in considerazione.

3.2 Iscritti in prosecuzione volontaria

Per i pensionati iscritti in prosecuzione volontaria la base imponibile è costituita dall’ammontare lordo  complessivo della pensione diretta (ovvero delle pensioni dirette, in caso di plurititolarità), e il contributo è pari allo 0,12%.

Per i lavoratori cessati dal servizio del settore creditizio e bancario ovvero già dipendenti da altri enti iscritti alla gestione Enpdep, titolari di assegni di sostegno al reddito o indennità di accompagnamento al pensionamento, la base imponibile è costituita, invece, dalla retribuzione annua percepita in attività di servizio.

Il contributo è calcolato e trattenuto annualmente dall’Istituto sulla rata di settembre della pensione diretta di maggior importo (cfr. circolare n. 145 del 19 dicembre 2012). Nel caso di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria concesse in corso d’anno in un tempo che non consente l’applicazione della trattenuta nel mese di settembre, l’Istituto provvederà alla regolarizzazione sulla rata di pensione in pagamento nel mese di settembre dell’anno successivo effettuando il conguaglio con quanto dovuto anche per l’anno di autorizzazione. Sulla rata di settembre possono essere inoltre operati conguagli dovuti alla liquidazione di nuove pensioni o di tardive comunicazioni da parte degli enti al casellario dei trattamenti pensionistici, non risultanti al momento del calcolo del contributo. In caso di decesso dell’iscritto anteriore al mese di settembre, il contributo è prelevato sull’importo della prestazione erogata ai beneficiari.

Il versamento del contributo deve avvenire, invece, mediante compilazione del modello F24 (la modalità in uso per tutti i prosecutori volontari fino al 2012), valorizzando il codice causale P810 (previsto per i lavoratori attivi) per le seguenti categorie:

  • titolari di sola pensione diretta erogata da enti e  gestioni pensionistiche diverse dall’Inps;
  • titolari di prestazioni di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, erogate dai fondi di solidarietà di settore;
  • titolari di assegni o indennità di accompagnamento alla pensioni per effetto di disposizioni di legge.

La scadenza del versamento del contributo (che mantiene periodicità annuale), per chi utilizza il modello F24, resta fissata al 30 settembre. Pertanto, il mancato versamento del contributo entro il 20 ottobre comporta la decadenza dall’assicurazione e la perdita del diritto alla prestazione.

4. La prestazione

4.1 Il diritto

Il diritto alla prestazione, consistente in un’indennità economica, sorge al momento della morte dell’iscritto o di un suo familiare a carico, a condizione che siano trascorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione. L’azione per conseguire la prestazione si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui è sorto il diritto.  Salvo un caso particolare previsto nell’ambito delle ipotesi di commorienza, la prestazione, stante la sua natura previdenziale, spetta per diritto proprio (iure proprio) ai beneficiari di seguito elencati e non entra nell’asse ereditario. La prestazione va posta in pagamento entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

4.2 La misura e i beneficiari

I beneficiari e la misura variano a seconda che il decesso sia dell’iscritto o dei suoi familiari. La base di calcolo della prestazione è data da una mensilità media della retribuzione o dell’ammontare complessivo delle pensioni dirette. La mensilità media della retribuzione è 1/12 della somma delle competenze lorde mensili (comprensive di eventuali mensilità aggiuntive) percepite dall’iscritto nei dodici mesi precedenti alla data del decesso. Nel caso in cui nel periodo precedente il decesso l’iscritto si fosse trovato in aspettativa senza retribuzione o con retribuzione ridotta per motivi di salute, la mensilità media si determina escludendo dal periodo  da considerare  i mesi in aspettativa. La mensilità media della pensione  è pari ad 1/12 della pensione diretta (o della somma delle pensioni dirette, in caso di plurititolarità) che sarebbe spettata nell’anno del decesso.

4.2.1 Decesso dell’iscritto con familiari a carico

Si liquida una mensilità media o della retribuzione o della pensione per ogni persona a carico, con un minimo complessivo di due mensilità. Il coniuge, anche se svolge attività lavorativa ovvero dispone di redditi di altra  natura, è considerato comunque a carico ai fini del diritto.

La prestazione spetta sempre al coniuge superstite.

In mancanza del coniuge, spetta in parti uguali ai figli a carico e, ove minorenni, al loro legale rappresentante. In mancanza del coniuge e dei figli, spetta ai genitori e, in mancanza di questi, ai fratelli a carico.

Devono considerarsi a carico, e quindi beneficiari, i seguenti familiari.

  • Coniuge, anche se separato o divorziato, purché non passato a nuove nozze.
  • Figli, affiliati  e figliastri: celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro; sono a carico i figli maggiorenni fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore e gli studenti universitari per il corso legale di studi e, comunque, non oltre il 26° anno di età.
  • Fratelli e sorelle: celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro.
  • Genitori: conviventi, a carico,  inabili al lavoro ovvero con età superiore a quella pensionabile; per essere considerati a carico dell’iscritto non devono possedere redditi superiori al limite previsto ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Nel caso di esistenza in vita di entrambi i genitori, il requisito del carico tiene conto del reddito di ambedue.
  • I limiti di reddito mensili da considerare per il  2014 (cfr. circolare Inps 182 del 24 dicembre 2013 con riferimento ai limiti valevoli nel 2014) ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) risultano:
    – euro 706,11 per un genitore;
    – euro 1.235,69 per i due genitori.

4.2.2      Decesso dell’iscritto senza familiari a carico

Si liquida una somma pari ad una mensilità media  della retribuzione o della pensione a favore della persona che ha sostenuto le spese funerarie.

4.2.3   Decesso del coniuge dell’iscritto

Si liquida una somma pari ad una mensilità media della retribuzione o della pensione  a favore dell’iscritto.

4.2.4   Decesso di altri familiari a carico

Si liquida una somma pari alla metà di una mensilità media o della retribuzione o della pensione dell’iscritto  a favore  dello stesso.

4.2.5   Casi particolari

Commorienza dell’iscritto e del coniuge

Qualora non sia possibile provare quale dei due coniugi si deceduto prima, viene presunta la morte simultanea ai sensi dell’art. 4 del codice civile. Sorge, pertanto, il diritto a due distinte indennità la cui misura è determinata come segue.

  • Indennità per la morte dell’iscritto: è liquidata una mensilità media per ogni familiare a carico, con esclusione del coniuge che si presume morto contemporaneamente all’iscritto.
  • Indennità per morte del coniuge: è liquidata una mensilità media.

Le due indennità, come sopra determinate, vanno liquidate:

  • per la morte dell’iscritto, essendo deceduto anche il coniuge, alle persone a carico e, in mancanza, a chi ha sostenuto le spese funerarie;
  • per la morte del coniuge, alle persone a carico dell’iscritto defunto e in mancanza di queste agli eredi legittimi o testamentari.

Suicidio

L’indennità deve essere erogata anche in caso di suicidio.

Figli nati morti

L’indennità deve essere erogata anche nel caso di figli nati morti.

Decesso entro 30 giorni dalla cessazione dal servizio

L’indennità deve essere erogata anche nel caso di decesso dell’iscritto intervenuto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché risulti almeno un anno di iscrizione.

4.3 Fiscalità, incedibilità, impignorabilità ed insequestrabilità della  prestazione

La natura previdenziale ed indennitaria della prestazione, dipendente da decesso, ne esclude l’imponibilità ai sensi dell’art. 6 del DPR 917/86. Sempre in considerazione della natura previdenziale ed indennitaria, non è cedibile né pignorabile né sequestrabile, fatta eccezione per debiti verso l’Istituto. A questo proposito occorre richiamare anche il contenuto dell’art. 545, secondo comma, del codice di procedura civile, che in via generale afferma: ”Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali, da casse di assicurazione, da enti di assistenza e da istituti di beneficenza”.

L’insequestrabilità e l’impignorabilità della prestazione la sottraggono dall’applicazione dell’art. 48bis del DPR n. 602/73 che, come noto,  prevede che i pagamenti da parte della pubblica amministrazione di importo superiore a 10 mila euro devono  essere disposti previo il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario nei confronti dell’amministrazione finanziaria, effettuato dall’agente della riscossione (Equitalia Spa).

In questo senso si è espresso il Ministero dell’economia e delle finanze con la Circolare n. 22 del 29 luglio 2008,  avente ad oggetto chiarimenti in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni con le norme adottate con il regolamento di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40   (applicazione dell’art. 48bis del DPR 602/1973). Si legge, infatti, nella circolare: “Come è possibile ricavare dall’art. 3, comma 4, secondo periodo, del Regolamento stesso, laddove richiama l’art. 545 del codice di procedura civile avente ad oggetto i crediti impignorabili, nonché in linea anche con quanto prospettato dal Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi nel parere n. 2834/2007 reso nell’adunanza del 22 ottobre 2007, la sospensione del pagamento, potenzialmente derivante dalla verifica ex art. 48bis dell’esistenza di un inadempimento del beneficiario, non può esplicarsi sulle erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento”.

4.4  La documentazione  da presentare con la domanda

Nell’elenco che segue sono  riportate la documentazione e le dichiarazioni da produrre in sede di presentazione della domanda a seconda dell’evento protetto e del richiedente la prestazione. Sarà cura dell’operatore, mediante accesso alle banche dati dell’istituto ovvero all’anagrafe, controllare  la veridicità delle dichiarazioni attestanti stati o eventi.

Morte dell’iscritto

  • Dichiarazione di responsabilità sul decesso dell’iscritto, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.
  • Dichiarazione di responsabilità attestante il coniugio alla data del decesso, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.
  • Dichiarazione compilata dal datore di lavoro, anche attraverso il modello 3 I.M.,  attestante le retribuzioni percepite dall’iscritto nei 12 mesi precedenti il decesso, nelle more della definizione di procedure in grado di acquisire il dato dalla ListaPosPa dell’Uniemens.
  • In caso di liquidazione dell’indennità a favore di minori, copia del decreto del giudice tutelare con il quale il tutore è stato autorizzato a riscuotere per conto e negli interessi degli stessi.

Morte dell’iscritto senza familiari a carico

  • Dichiarazione di responsabilità sul decesso dell’iscritto, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.
  • Dichiarazione compilata dal datore di lavoro, anche attraverso il modello 3 I.M.,  attestante le retribuzioni percepite dall’iscritto nei 12 mesi precedenti il decesso, nelle more della definizione di procedure in grado di acquisire il dato dalla ListaPosPa dell’Uniemens.
  • Ricevuta o fattura delle spese funerarie intestate alla persona che le ha sostenute e che richiede la prestazione.

Morte del coniuge

  • Dichiarazione di responsabilità sul decesso, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.
  • Dichiarazione di responsabilità attestante il coniugio alla data del decesso , resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.
  • Nel caso in cui l’iscritto sia in attività di servizio, dichiarazione compilata dal datore  di lavoro, anche attraverso il modello 3 I.M., attestante le retribuzioni percepite dall’iscritto nei 12 mesi precedenti il decesso, nelle more della definizione di procedure in grado di acquisire il dato dalla ListaPosPa dell’Uniemens.

Morte di altro familiare a carico

  • Dichiarazione di responsabilità sul decesso, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.
  • Dichiarazione di responsabilità attestante il rapporto di parentela con l’iscritto, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.
  • Nel caso in cui l’iscritto sia in attività di servizio, dichiarazione compilata dal datore di lavoro, anche mediante il modello 3 I.M., attestante le retribuzioni percepite dall’iscritto nei 12 mesi precedenti il decesso, nelle more della definizione di procedure in grado di acquisire il dato dalla ListaPosPa dell’Uniemens.

Morte del pensionato prosecutore volontario

  • Dichiarazione di responsabilità sul decesso, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.
  • Dichiarazione di responsabilità attestante il rapporto di parentela o coniugio con il pensionato iscritto, resa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda della prestazione.
  • Attestazione dell’importo della pensione annua spettante nell’anno del decesso, nell’ipotesi in cui il pagamento del contributo non è avvenuto mediante trattenuta sulla pensione ma mediante F24 perché  l’ente che ha erogato la pensione diretta è diverso dall’Inps.

 

 

FONTE: INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

 

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