In un parere tratto dagli archivi ARAN una risposta ad un quesito riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici ed il possibile rientro prima della scadenza dei termini.
La risposta al quesito è contenuta nel parere CIRRS19 pubblicato dall’Aran.
Nello specifico si richiedeva:
Un lavoratore assente per malattia può decidere, di propria iniziativa, di rientrare in servizio prima della scadenza del termine previsto nella certificazione medica presentata?
Assenze per malattia dipendenti pubblici: possibile il rientro prima della scadenza dei termini?
La riammissione in servizio del dipendente che intende rientrare al lavoro perché guarito anticipatamente rispetto alla prognosi formulata nella certificazione medica è ammessa soltanto a fronte di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Ciò al fine di assolvere agli obblighi previsti:
- sia dall’art. 2087 del codice civile, che prevede per il datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei prestatori di lavoro
- sia a quelli previsti dall’art. 20 del d. lgs n. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute, salvaguardando al contempo quella di coloro che sono presenti nell’ambiente di lavoro.
In base alla normativa vigente, la rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore oltre che nei confronti del datore di lavoro che, come anzidetto, non può consentire altrimenti al lavoratore la ripresa delle sue normali mansioni di competenza (art. 2087 del codice civile), anche nei confronti dell’ente previdenziale erogatore dell’indennità di malattia.
Per completezza si segnala che il certificato di rettifica della data di prognosi inizialmente stabilita deve essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto il certificato con l’originaria prognosi e deve essere trasmesso prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.
Il testo completo del parere
A questo link potete consultare il testo completo del parere ARAN.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it