Nuova funzionalità rilasciata dall’Inps per integrare le domande già presentate: ora è possibile la modifica della domanda dell’Assegno Unico Universale 2022.
Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1962/2022 in cui spiega, tra l’altro, che è stata introdotta una nuova funzionalità all’interno del servizio telematico Inps per inoltrare le domande di Assegno Unico Universale 2022.
Nella sezione «Consulta e gestisci le domande che hai presentato», premendo il tasto funzione «Modifica», è possibile variare i valori di alcuni campi delle schede figlio, modificando quelli già presenti.
L’Inps nel messaggio comunica che sono disponibili nella procedura internet le seguenti nuove funzionalità:
- Modifica della domanda;
- Visualizzazione dei pagamenti;
- Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.
Scopriamo le novità per quanto riguarda le funzioni di modifica.
Assegno Unico Universale 2022: ora è possibile la modifica della domanda
Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell’applicazione si possono visualizzare i dati della domanda già presentata.
Premendo il tasto funzione “Modifica” è possibile variare i valori di alcuni campi delle schede figlio, modificando quelli già presenti.
I campi potenzialmente oggetto di modifica sono relativi a:
- variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
- i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.
Le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, con l’eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso il richiedente deve indicare la data di decorrenza della disabilità).
In particolare, per quanto concerne la condizione di disabilità, si ricorda che la medesima deve risultare anche dall’ISEE del nucleo familiare ove sono inseriti i figli. Laddove tale specifica non sia presente nell’apposito quadro della DSU, si ricorda che è possibile chiederne la rettifica all’intermediario abilitato (CAF) che ha provveduto all’inoltro della medesima DSU.
In tali casi, infatti, non è necessario ripresentare una nuova DSU.
Per quanto riguarda le modifiche relative ai criteri di ripartizione dell’assegno tra i genitori, nel fare rinvio alle istruzioni appositamente comunicate con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, si ricorda che in sede di prima domanda e/o di modifica di una domanda di Assegno unico e universale già presentata non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, fermo restando che l’altro genitore potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, esibendo la documentazione che comprova il suo diritto.
Il testo completo del messaggio Inps
A questo link potete consultare il documento completo.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo