L’INPS ribadisce quanto previsto in materia disoccupazione per i docenti precari nel messaggio 6050 del 14 luglio 2014.
Gli insegnanti hanno diritto di percepire l’indennità di disoccupazione, anche con la nuova NASpI.
Gli insegnanti interessati maggiormente dalla NASpI sono i precari che, come spesso accade, non essendo entrano in ruolo dopo il 30 giugno alla data del 1 settembre. Gli insegnanti in questo modo si trovano a non vedersi retribuire le mensilità relative ai mesi estivi di luglio e agosto.
Anche se il rapporto a tempo indeterminato dei docenti che entrano in ruolo decorre dalla nomina agli effetti giuridici. La differenza che intercorre tra gli effetti giuridici e quelli economici fa supporre che gli effetti giuridici retrodatati non facciano decadere il diritto all’indennità per il periodo non lavorato poiché lo stato di disoccupazione se non giuridico almeno dal punto di vista economico sussiste.
In questo caso, quindi, gli insegnanti hanno tutto il diritto a vedersi indennizzate le giornate in cui non hanno ricevuto una retribuzione.
Inoltre, è ricorrente il fenomeno secondo cui un considerevole numero di docenti fuori ruolo, ogni anno, nei giorni successivi al 30 giugno, viene immesso in ruolo a far data dal 1° settembre dell’anno solare precedente mentre il relativo trattamento economico a suo favore decorre solo dal 1° settembre dell’anno in corso con conseguente esclusione della erogazione delle mensilità relative ai mesi di luglio e agosto dell’anno in corso.
In ordine alle modalità secondo cui considerare il predetto periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica, si indicano pertanto i seguenti criteri. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di detti lavoratori è costituito a decorrere dalla nomina agli effetti giuridici; la scissione tra l’epoca degli effetti giuridici e quella successiva degli effetti economici induce tuttavia a ritenere che la retrodatazione degli effetti giuridici non faccia venir meno, nel periodo non lavorato, lo stato di disoccupazione. Non si può peraltro imputare alla volontà del lavoratore l’inattività e il sostanziale stato di disoccupazione. Alla luce di quanto precede si ritiene di consentire l’indennizzabilità delle giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione.