A rendere noti i nuovi importi dell’Assegno di Maternità concesso dai Comuni, modificati dalla rivalutazione per il 2023, è la recente Circolare dell’INPS 26/2023.
Gli importi e i limiti di reddito per il 2023 relativi all’assegno di maternità concesso dai Comuni sono stati infatti aggiornati in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’importo dell’assegno è infatti rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Che cos’è l’assegno di maternità concesso dai Comuni?
Si ricorda che l’assegno di maternità di base, anche detto assegno di maternità dei Comuni, è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’Inps per:
- Parto.
- Adozione.
- Affidamento preadottivo.
Si tratta di una prestazione economica di tipo assistenziale, che è riconosciuta alle madri che non lavorano e che non beneficiano di altri trattamenti economici e previdenziali riconosciuti, nei cinque mesi di astensione obbligata dal lavoro.
Scopriamo dunque quali sono le novità per l’anno in corso.
Assegno di Maternità concesso dai Comuni: rivalutazione per il 2023
La circolare INPS 8 marzo 2023, n. 26 comunica pertanto gli importi e i limiti di reddito per il 2023 relativi all’Assegno di maternità concesso dai Comuni.
Questo assegno, per tutto l’anno in corso, risulta aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all’8,1%.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a:
- 383,46 euro per cinque mensilità
- e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.
Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 19.185,13 euro.
Infine la circolare ricorda a tutti che dal 1° marzo 2022 è stato abrogato l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che istitutiva il vecchio Assegno per il Nucleo Familiare concesso dai Comuni, soppiantato da questa nuova agevolazione.
Come e quando richiederlo?
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
Il testo completo della Circolare
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it