assegno nucleo familiareSe il lavoratore percepisce indebitamente gli assegni familiari anticipati per conto dell’INPS dal datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a recuperare le relative somme trattenendole sulla retribuzione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione (sentenza n. 8873 del 4 maggio 2015), che ha deliberato in materia di AF, le prestazioni a sostegno del reddito spettanti ai lavoratori  dipendenti, anche agricoli e domestici, iscritti alla gestione separata, titolari di pensioni e di prestazioni previdenziali.

 

Per gli assegni familiari erogati dal datore di lavoro è necessaria l’autorizzazione all’INPS, in particolare nei casi in cui si richieda l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.), sia per duplicare il pagamento (separazione, figli naturali) e si debba applicare l’aumento dei livelli reddituali.

 

Qualora tali prestazioni di sostegno al reddito siano state indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, il datore di lavoro è tenuto a recuperare le relative somme, trattenendole su quelle dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro. Come precisa la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 43 del n. 797/1955:

 

«Se l’ammontare dei contributi dovuti risulta superiore all’ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, a versare l’eccedenza all’INPS, e al successivo terzo comma, che se l’ammontare degli assegni corrisposti risulta superiore all’ammontare dei contributi dovuti, l’INPS provvederà a rimborsare l’eccedenza al datore di lavoro.»

 

Con la sentenza, in definitiva, la Corte di Cassazione sottolinea come il “meccanismo” di anticipazione dei contributi di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti possa essere applicato anche nel senso opposto, rendendo obbligatorio il recupero degli importi erogati erroneamente:

 

«L’attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all’Istituto previdenziale, comporta l’obbligo dello stesso datore – in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio – di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del (…) D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24.»