L’INPS, con la circolare n. 129/2019, fornisce importanti chiarimenti sulle disposizioni relative all’aspettativa e al distacco sindacale dei dipendenti pubblici.
Aspettativa Sindacale Dipendenti Pubblici, la Circolare INPS con i nuovi chiarimenti.
L’Istituto, con questa Circolare, fornisce le istruzioni per superare le criticità applicative emerse.
Ecco tutto ciò che è necessario sapere in sintesi.
A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.
La normativa
Il D.lgs n. 564/1996 ha introdotto all’articolo 3 disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo precisa che la domanda di accredito figurativo deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata entro il 30 settembre dell’anno (civile) successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Per espressa previsione di legge, il lavoratore è tenuto ad esercitare il diritto all’accredito della contribuzione figurativa entro i termini sopra indicati a pena di decadenza.
Aspettativa Sindacale Dipendenti Pubblici, la Circolare INPS
L’INPS, con la circolare n. 129/2019, fornisce le istruzioni per superare le criticità applicative emerse, nell’ambito del processo di armonizzazione delle disposizioni e delle prassi amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e a quelle pubbliche, per l’esatta determinazione dell’imponibile della contribuzione facoltativa dei periodi di aspettativa e distacco sindacale.
In particolare, con la circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, l’Inps fornisce istruzioni riguardo le domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva. Riferita all’anno 2019 e seguenti. Per i lavoratori collocati in aspettativa in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali.
Aspettativa
Dal quadro normativo sin qui esaminato emerge che la posizione soggettiva del lavoratore in aspettativa sindacale, in ordine alla copertura assicurativa dei periodi in cui è chiamato a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, è tutelata a seguito del perfezionamento di due elementi costitutivi:
a) il primo consiste nel provvedimento, rilasciato dall’Istituto, di riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa de qua, adottato, in presenza dei requisiti di legge, a seguito della relativa istanza che il lavoratore interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno (civile) successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa. La mancata presentazione della predetta istanza entro il termine sopra indicato comporta la decadenza del diritto del lavoratore all’accredito della contribuzione figurativa;
b) il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza fra l’importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.
Distacco
Nel caso di lavoratore in distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, comma 6, del D.lgs n. 564/1996, può essere versata da parte dell’Organizzazione al perfezionamento dei seguenti presupposti:
a) il primo consiste nel provvedimento, del datore di lavoro, di collocamento in distacco;
b) il secondo consiste nell’autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata dall’Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione.
L’Organizzazione sindacale potrà quindi essere autorizzata al versamento della contribuzione aggiuntiva. Ma solo per quei lavoratori chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, per i quali l’Istituto abbia ricevuto tempestiva istanza di accredito della contribuzione figurativa o sia stato messo a conoscenza del distacco sindacale.
L’autorizzazione rilasciata all’Organizzazione sindacale deve intendersi riferita al periodo temporale previsto statutariamente per l’incarico sindacale ovvero per il minor periodo espresso nel provvedimento d’incarico sindacale.
La gestione delle richieste
Si precisa che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente circolare, le Organizzazioni sindacali dovranno inoltrare annualmente la richiesta di autorizzazione. Per ogni lavoratore per il quale si intenda versare contribuzione aggiuntiva. E indipendentemente dalla gestione previdenziale (Gestione pubblica, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondi speciali) alla quale risulta iscritto il lavoratore interessato.
A tal fine, le Organizzazioni sindacali dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione la seguente documentazione:
– Regolamento vigente adottato dall’Organizzazione sindacale;
– atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) – con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato – ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo in commento, con specificazione della relativa carica, nonché delle norme statutarie di riferimento;
– l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
– Certificazione unica;
– per i dipendenti pubblici, certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell’imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.
A questo link il testo completo della Circolare INPS.