aspettativa-retribuitaL’aspettativa è un periodo di astensione dal lavoro previsto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali. Ecco qui un articolo per spiegavi cos’è, come è regolamentata, chi può richiederla e come, nei casi in cui l’aspettativa è retribuita.


Cos’è l’aspettativa retribuita

L’aspettativa retribuita dal lavoro è un periodo nel quale il dipendente non va a lavorare, ma mantiene comunque il posto di lavoro e la sua retribuzione. In alcuni casi previsti dalla normativa invece, al lavoratore non spetta alcun compenso (aspettativa non retribuita).

Per legge, le casistiche generali che occorrono per richiedere un periodo di aspettativa retribuita sono:

  • Cause medico-sanitarie;
  • Nomina a cariche pubbliche elettorali;
  • Per motivi personali.

 

L’aspettativa va richiesta:

  • al datore di lavoro, che può concederla o meno. In caso di diniego il datore di lavoro è tenuto a spiegarne le motivazioni, supponendo che siano valide
  • all’INPS solo nel caso di aspettativa retribuita per assistere i familiari con handicap.

 

In alcuni casi l’azienda può introdurre, con particolari accordi aziendali, ulteriori casi di aspettativa, riconoscendo ai suoi dipendenti delle condizioni privilegiate.

Per ogni ipotesi di aspettativa, sia retribuita che non, ci sono disposizioni particolari per quanto riguarda condizioni, durata massima dell’astensione e soggetto che deve farsi carico dello stipendio. Qui, tutto ciò che c’è da sapere nel caso dell’aspettativa retribuita.

 

A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.

 

Aspettativa per assistenza ai familiari disabili

La norma vigente in questo caso è il Dlgs. n. 151/2001: i dipendenti familiari di persona gravemente disabile hanno diritto ad un congedo straordinario retribuito dall’INPS della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Questi 2 anni valgono anche come limite complessivo per tutti coloro che assistono lo stesso disabile.

Il congedo, in questo caso, spetta in via prioritaria ai familiari, seguendo tale ordine:

  • Coniuge convivente;
  • Genitori (in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge);
  • Figlio convivente (in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei genitori);
  • Fratelli o sorelle conviventi (in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei figli);
  • Parenti o affini entro il 3° grado conviventi (in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di fratelli o sorelle).

Due o più soggetti tra quelli sopra elencati non possono richiedere congiuntamente l’aspettativa ed il computo dei due anni vale per tutti i parenti dello stesso disabile.

Il congedo spetta a patto che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate.

 

Aspettativa per mutilati e invalidi civili

I lavoratori invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o mutilati possono usufruire di 30 giorni all’anno di congedo retribuito a carico del datore di lavoro, al fine di dedicarsi alle cure relative alla loro infermità. Il dipendente deve inoltrare apposita richiesta all’azienda unitamente alla dichiarazione del medico che attesti la necessità di cure. Lo stesso trattamento viene riservato a chi necessita di cure per via di malattie tumorali.

 

Aspettativa per dottorato in ricerca

Anche chi frequenta un corso volto al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca ha diritto all’aspettativa, ad una condizione: che lo studente non sia beneficiario di borsa di studio. Questa aspettativa può durare per tutto il corso del dottorato.

 

Aspettativa per richiamo alla armi

Quest’aspettativa è a totale carico dell’INPS e prevede, per i dipendenti richiamati al servizio militare, il diritto alla conservazione del posto e ad un’apposita indennità economica pari a:

  • L’intera retribuzione percepita dall’azienda nei periodi di lavoro (solo per i primi due mesi);
  • In misura pari alla differenza tra il trattamento economico militare e la retribuzione civile (solo il restante periodo, sino al termine del richiamo e se il primo importo è inferiore al secondo).

Al fine di ottenere l’indennità, il dipendente deve inoltrare al datore il documento dell’autorità militare con indicate la decorrenza del richiamo e il grado ricoperto.

 

Aspettativa per matrimonio

In questo caso, il lavoratore può chiedere un periodo di congedo normalmente retribuito secondo i normali parametri di retribuzione. L’aspettativa può essere richiesta anche in periodi successivi rispetto alla data delle nozze, purchè non sia passato troppo tempo dalla medesima.

 

Aspettativa per donne vittime di violenza

Le lavoratrici che hanno subito atti di violenza hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi, con retribuzione a carico dell’INPS e anticipata dall’azienda in busta paga. L’aspettativa spetta solo se la lavoratrice è inserita in percorsi certificati dai servizi sociali o dai centri antiviolenza.

Eccezion fatta per i casi di pagamento diretto, l’indennità (pari all’ultima retribuzione) è anticipata dall’azienda in busta paga, per poi essere recuperata sui contributi da versare all’INPS.

 

Aspettativa per nomine elettive

Coloro i quali rivestono determinate cariche pubbliche (componenti del Parlamento, Presidenti di Provincia, sindaci, ecc.) possono beneficiare di un’aspettativa retribuita, poiché hanno diritto ai contributi INPS anche se non aventi realmente diritto alla retribuzione.

 

Aspettativa per formazione lavorativa

I dipendenti hanno diritto di fruire di congedi retribuiti anche quando l’azienda(o una struttura pubblica) predispone dei percorsi di formazione.

 

Altri tipi di aspettativa

Altri tipi di aspettativa retribuita possono essere regolati dai CCNL o da un contratto aziendale(solo per singoli contesti aziendali). Secondo il principio di parità di trattamento, in quest’ultimo caso, è bene precisare che tale concessione dev’essere prevista per tutti i dipendenti, qualunque ruolo abbiano all’interno dell’azienda.

Nell’ accordo aziendale devono essere disciplinati:

  • Monte ore;
  • Calcolo della retribuzione spettante;
  • In quali casistiche spetta l’astensione;
  • Quanti dipendenti possono contemporaneamente richiedere l’aspettativa;
  • Modalità di richiesta;
  • Se durante il congedo maturano ferie, permessi, mensilità aggiuntive, TFR, anzianità di servizio.

 

Qualche considerazione sull’aspettativa non retribuita

L’aspettativa non retribuita è molto simile a quella retribuita. Le principali differenze stanno nelle causali della richiesta, e di conseguenza anche nelle condizioni. Si parla di aspettativa non retribuita nei seguenti casi:

  • Per gravi motivi familiari;
  • Per tossicodipedenti e loro familiari;
  • Nel caso della propria formazione professionale;
  • Per cariche sindacali.

Per maggiori informazioni sull’aspettativa non retribuita, potete consultare questo link.