Uno degli argomenti che interessa i lavoratori dipendenti è quello relativo all’aspettativa non retribuita: ecco alcune indicazioni utili per chi è interessato alla questione.


Aspettativa non retribuita: di cosa si tratta nello specifico? In questo articolo proveremo a spiegarvi meglio il concetto, operando anche alcuni distinguo importanti sull’argomento. Qui di seguito tutte le indicazioni utili.

Che cos’è l’aspettativa?

In primo luogo proviamo a dare risposta a questa domanda.

Nel nostro ordinamento la legge prevede che il lavoratore subordinato, nel settore pubblico e in quello privato, possa richiedere al proprio datore di lavoro di usufruire di periodi di permesso e di aspettativa dal lavoro, durante i quali per un determinato periodo di tempo non sarà tenuto a recarsi a lavoro.

A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.

La causa di questo periodo di pausa dal lavoro può essere legata ai motivi più disparati:

  • motivi familiari o personali,
  • per assistere un familiare con handicap,
  • per formazione, volontariato, e così via

Come dicevamo in precedenza, a seconda del motivo che sta dietro la richiesta, l’aspettativa dal lavoro può essere o meno retribuita.

In questo articolo ci occuperemo dell’aspettativa non retribuita.

Aspettativa non retribuita: che cos’è? aspettativa-non-retribuita-significato

L’aspettativa non retribuita è quel periodo durante il quale il lavoratore può per legge assentarsi da lavoro, rinunciando però alla sua retribuzione. Essa può essere accordata in alcuni casi specificamente determinati.

Vediamo nello specifico i casi di aspettativa senza retribuzione e come richiederla.

Aspettativa non retribuita per motivi familiari

Secondo quanto prevista dalla legge numero 53/2000, tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro è prevista l’aspettativa per motivi personali o familiari.

Secondo l’art. 11 del CCNL del 14.9.2000:

“Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.

I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.

La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali”.

Questo tipo di aspettativa determina il temporaneo venire meno, per tutta la durata temporale della stessa, delle reciproche obbligazioni delle parti nell’ambito del rapporto di lavoro:

  • sia di quella del dipendente di rendere la prestazione lavorativa;
  • sia di quella dell’ente, quale datore di lavoro, di corrispondere la relativa retribuzione.

Ci sono ovviamente alcune cause specifiche. Tra di esse le necessità che derivano dal decesso di un familiare, le situazioni che impegnano il dipendente o la sua famiglia nella cura o nell’assistenza di familiari e le situazioni di grave disagio personale del lavoratore, esclusa la malattia.

Aspettativa per formazione

Questa aspettativa non retribuita, da non confondersi con i permessi studio, è prevista direttamente dalla legge (art. 5 della L. n. 53/2000). La quale stabilisce che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una aspettativa per la formazione. Per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Per formazione si intende quella finalizzata al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro.

aspettativa-non-retribuita-dottoratoAspettativa per dottorato non retribuita

Il lavoratore che frequenti un corso di dottorato ha, poi, diritto ad un periodo di aspettativa per tutta la durata del corso, ma la retribuzione è corrisposta solo se il lavoratore è dipendente della pubblica amministrazione e non è titolare di borsa di studio.

In tutti gli altri casi, l’aspettativa non è retribuita.

Aspettativa per apertura di un’attività

Avvio di un’impresa o un’attività professionale

Il Collegato Lavoro (art.18, L. 183/2010) offre, solo ai dipendenti pubblici che desiderano mettersi in proprio, la possibilità di chiedere l’aspettativa, per una durata massima di 12 mesi (frazionabili) nell’intera vita lavorativa.

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all’estero

Questa possibilità è prevista solo per i dipendenti pubblici (scuole, enti locali, ecc) quando il coniuge lavora all’estero. Se l’amministrazione pubblica italiana non può trasferire il suo dipendente all’estero, allora concederà il congedo non retribuito.

Aspettativa per nomina politica

La legge 300/1970, all’articolo 31, stabilisce che i lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale o che ricoprono altre funzioni pubbliche elettive, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e richiedere l’accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi ai fini del riconoscimento del diritto e della misura della pensione.

La norma è stata successivamente estesa e disciplinata a seguito dell’evoluzione normativa descritta nel dettaglio nella circolare n. 39 del 14 marzo 2013, nella quale vengono inoltre rivisitate le posizioni precedentemente assunte in materia dall’Istituto.

Di conseguenza, è da ritenere superato il precedente orientamento, dovendosi preferire una interpretazione estensiva dell’articolo 31 della legge 300/1970 – corroborata da specifico parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che include i dipendenti pubblici non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una “nomina” decisa da un Organo elettivo.

Aspettativa per cariche sindacali

Hanno diritto a richiedere l’aspettativa non retribuita (art. 31 L. n. 300/70) i dirigenti sindacali chiamati a ricoprire cariche sindacali a livello provinciale e nazionale, per l’intera durata del loro mandato. Secondo la Cassazione (sentenza n. 7097/1986) l’aspettativa può anche essere frazionata.

Segue in linea di massima le stesse regole dell’aspettativa non retribuita per nomina di carica politica.

Aspettativa non retribuita per tossicodipendenti e loro familiari

Infine sono anche previsti (art. 124 DPR n. 309/90) periodi di aspettativa senza retribuzione per i lavoratori tossicodipendenti a tempo indeterminato o dipendenti familiari di tossicodipendenti, nel rispetto del limite massimo di 3 anni, finalizzati a partecipare o affiancare l’assistito durante i programmi terapeutici riabilitativi presso le ASL.

Adempimenti amministrativi per ottenere il periodo di aspettativa aspettativa-non-retribuita-adempimenti

Secondo quanto indicato dall’ARAN ai fini della fruizione dell’aspettativa, la disciplina contrattuale prevede determinati passaggi.

Richiesta dell’aspettativa

Il dipendente deve presentare all’ente una specifica richiesta in forma scritta che deve essere motivata. E se necessario, corredata dall’eventuale documentazione giustificativa, comprovante la sussistenza delle esigenze personali o familiari.

La richiesta viene formulata dal dipendente utilizzando lo specifico modulo adottato a tal fine dall’ente, con la necessaria specificazione della durata e della decorrenza.

La predetta deve essere indirizzata all’ufficio del Personale. O ad altra struttura organizzativa avente le medesime funzioni, prevista dall’ordinamento dell’ente, stante la generale competenza, di norma, riconosciuta a detto ufficio.

Ai fini della concessione del beneficio, il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente deve attestare formalmente, assumendosi la relativa responsabilità, l’inesistenza di particolari o rilevanti esigenze di ufficio nell’arco temporale coincidente con il periodo di aspettativa, tali da impedire la concessione dello stesso.

Tale attestazione sarà contenuta in un apposito spazio del modulo di richiesta.

Diniego

Ove ritenga di dover esprimere parere negativo alla concessione dell’aspettativa, il dirigente dovrà adeguatamente motivarlo, utilizzando il medesimo spazio del modulo, con la indicazione specifica delle prioritarie esigenze di servizio da tutelare e che ostano alla fruizione, totale o parziale, dell’aspettativa come richiesta dal dipendente.

Domanda con congruo anticipo al periodo di aspettativa

In ogni caso, la richiesta deve essere presentata sempre con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell’aspettativa, come indicata dal dipendente. Salvo il caso di situazioni particolari o di urgenza, in modo da consentire all’ente di procedere alle necessarie valutazioni e al dirigente dell’ufficio di appartenenza di predisporre gli eventuali interventi organizzativi necessari per rimediare alle ricadute della prevista assenza del dipendente interessato.

In mancanza di particolari esigenze di servizio da soddisfare, il dipendente sarà collocato in aspettativa per il periodo richiesto.

aspettativa-non-retribuita-durataDurata e modalità di fruizione

La durata complessiva del periodo di aspettativa non può essere superiore a dodici mesi in un triennio. E deve essere fruita in non più di due periodi.

In base alla regola contrattuale, pertanto ove, nel corso del triennio, il lavoratore richieda e fruisca di due periodi di durata complessivamente minore rispetto ai dodici mesi massimi previsti, il dipendente non può richiedere la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa nello stesso triennio. Pur avendo a sua disposizione ancora un residuo di periodi di aspettativa astrattamente utilizzabili.


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice