L’Aran ha fornito chiarimenti importanti riguardanti l’attribuzione degli arretrati ai dirigenti dell’area degli enti locali: ecco tutti i dettagli.
L’Agenzia ha risposto a una richiesta di chiarimento con il parere AFL89, riguardante l’applicazione dell’art. 37, comma 4, del CCNL 16 luglio 2024, relativo all’Area delle Funzioni Locali.
Questo articolo disciplina gli incrementi della retribuzione di posizione per i dirigenti, stabilendo che coloro che erano in servizio al 31 dicembre 2018 hanno diritto a ricevere gli arretrati derivanti dall’aumento del valore della retribuzione di posizione.
In particolare, la norma prevede che la retribuzione di posizione sia incrementata di un importo lordo mensile di 36 euro a partire dal 1° gennaio 2020, e successivamente rideterminata a 60 euro mensili dal 1° gennaio 2021. Questo aumento deve essere riconosciuto per tredici mensilità l’anno e riguarda tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31 dicembre 2018.
La copertura finanziaria per questi incrementi è garantita dalle risorse destinate al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, come stabilito dall’art. 39 del medesimo contratto collettivo.
Arretrati per i dirigenti degli enti locali: i chiarimenti dell’Aran
Un punto fondamentale chiarito dall’Aran è che tale incremento spetta a tutti i dirigenti in servizio al 31 dicembre 2018, indipendentemente dal fatto che la loro retribuzione di posizione superi i limiti minimi e massimi stabiliti. La disposizione è quindi automatica e non limitata a chi percepisce un importo inferiore alla soglia minima.
Inoltre, se è stata applicata la disciplina dell’art. 27, comma 5, del CCNL del 1999, modificato nel 2006 e confermato nel nuovo contratto, anche i dirigenti che attualmente percepiscono un importo superiore al massimo contrattuale hanno diritto a questo adeguamento della retribuzione.
L’Aran ha quindi confermato che gli arretrati e gli aumenti derivanti dall’art. 37 devono essere riconosciuti a tutti i dirigenti aventi diritto, senza eccezioni legate agli importi già percepiti. Questo chiarimento risolve eventuali dubbi sull’applicazione della norma, garantendo che gli incrementi spettino a tutti i dirigenti nelle condizioni previste.