L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ha fornito alcune indicazioni sul rapporto che intercorre tra progressioni economiche e mobilità volontaria.
La domanda formulata all’Aran era centrata sul caso di un dipendente assunto a giugno 2024 attraverso l’istituto della mobilità volontaria, e se questi potesse beneficiare della progressione economica indetta ad agosto 2024 nel nuovo ente.
Risorse per le progressioni economiche
Un aspetto importante è la corretta assegnazione delle risorse destinate a tale scopo, che deve seguire criteri ben precisi. Le risorse destinate alle progressioni devono essere gestite con attenzione per garantire la loro certezza, stabilità e continuità nel tempo. Queste caratteristiche sono fondamentali per evitare squilibri nei bilanci degli enti pubblici e per assicurare che l’assegnazione delle risorse sia sostenibile.
Certezza
La certezza delle risorse si riferisce alla loro disponibilità concreta e sicura, evitando che vengano utilizzati fondi che potrebbero variare o risultare insufficienti. Tale principio è essenziale per evitare che l’ente si trovi a dover rimodulare o tagliare altre voci di spesa nel corso dell’anno per far fronte alle progressioni economiche. Le risorse destinate a questi avanzamenti devono essere pianificate con anticipo e provenire da fondi che garantiscano la copertura completa.
Stabilità
La stabilità implica che queste risorse devono essere garantite nel tempo, non solo per l’anno in cui viene indetta la progressione, ma anche per gli anni successivi. In altre parole, l’ente deve essere in grado di sostenere l’impatto economico dell’aumento salariale che una progressione comporta, senza dover rivedere le proprie previsioni di bilancio in modo drastico.
Continuità nel tempo
La continuità fa riferimento alla necessità che i fondi per le progressioni siano sempre presenti e non subiscano interruzioni. Questo evita che i benefici economici assegnati possano essere ritirati o ridimensionati a causa di carenze di bilancio negli anni successivi. Le progressioni, infatti, sono diritti acquisiti dai lavoratori, e qualsiasi instabilità nei fondi potrebbe generare contenziosi legali o problematiche amministrative.
Risorse da fondi appositamente costituiti
Per garantire questi tre requisiti, le normative contrattuali di settore prevedono che le risorse destinate alle progressioni provengano da fondi appositamente costituiti e vincolati a tale scopo, come ad esempio il Fondo risorse decentrate. La normativa stessa fornisce le linee guida per la loro corretta quantificazione, con l’obiettivo di evitare squilibri finanziari e assicurare che l’ente pubblico possa rispettare i propri impegni senza compromettere altre voci di spesa o la qualità dei servizi erogati.
I chiarimenti dell’Aran relativi al rapporto tra progressioni economiche e mobilità volontaria
Per affrontare la questione, l’Aran ha richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sottoscritto il 16 novembre 2022, in particolare l’articolo 14, comma 3. Tale norma stabilisce che le progressioni economiche devono essere finanziate con risorse provenienti dal Fondo risorse decentrate, il quale deve garantire certezza, stabilità e continuità. L’articolo specifica inoltre che tali progressioni sono attribuite a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui viene firmato definitivamente il contratto integrativo di riferimento.
Questo significa che, per poter partecipare alla procedura di progressione economica, il dipendente deve risultare in servizio già dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, ovvero dal 1° gennaio 2024 per il caso in questione. Pertanto, i lavoratori assunti dopo tale data, anche se trasferiti tramite mobilità volontaria, non possono essere inclusi nelle progressioni economiche indette per quell’anno.
L’orientamento applicativo serve dunque a chiarire che la partecipazione alla progressione economica è limitata ai dipendenti già presenti in servizio all’inizio dell’anno di riferimento. Questo criterio è fondamentale anche per una corretta quantificazione delle risorse necessarie, evitando così di includere personale che non rientra nei requisiti temporali stabiliti.
Mi sembra un’altra presa in giro perché senza titolo non te la fanno fare
Nell’articolo non si fa riferimento esplicito alla progressione verticale per cui è necessario il titolo o in alternativa l’anzianità di servizio come sancito nell’ultimo ccnl ma molto probabilmente alla progressione orizzontale ove i criteri sono di norma l’anzianità di servizio, le valutazioni legate alla performance etc.
A me sembra che per accedere in categoria D (in assenza di laurea ) bisogna avere i seguenti requisiti:
1) di aver svolto attività lavorativa per 5 anni nel ruolo immediatamente inferiore cioè in categoria C.
2) diploma di scuola media superiore di 2 grado.
E per la categoria Ds (senior) sempre in assenza di laurea bisogna avere i seguenti requisiti:
1) attività lavorativa di 5 anni in categoria D 2) diploma di maturità di scuola superiore di 2 grado .
A me sembra che per le progressioni verticali D e Ds bisogna avere i seguenti requisiti:
1) per poter accedere alla categoria D bisogna avere i seguenti requisiti,:
1) di aver svolto minimo 5 anni in categoria C
2) diploma di maturità quinquennale
In assenza di laurea .
1)Per la categoria DS (Senior) di aver svolto minimo 5 anni in categoria D
2) diploma di maturità quinquennale.
In assenza di laura .