Una recente Sentenza del TAR di Milano, la n. 212/2023, fa il punto sugli obblighi per i Comuni non capoluogo di Provincia negli Appalti correlati al PNRR.
Nel caso esaminato dai giudici amministrativi lombardi la società ricorrente, in qualità di capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha impugnato la determinazione di non aggiudicazione di una gara in quanto il solo operatore economico partecipante, vale a dire la ricorrente, è stato escluso per vizio formale nella presentazione dell’offerta.
In sintesi il Comune non capoluogo di provincia ha annullato in autotutela gli atti relativi ad una gara, da esso bandita, per l’affidamento di alcuni lavori finanziati con contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il TAR coglie l’occasione per evidenziare i determinati obblighi per i Comuni non capoluogo di Provincia in questo tipo di gare.
Appalti PNRR: obblighi per i Comuni non capoluogo di Provincia
Dal quadro normativo – in particolare dall’art. 52, comma 1.2, del decreto legge n. 77 del 2021, convertito con legge n. 108 del 2021 – emerge che per gli appalti superiori alle soglie di cui all’art. 37, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 – risulta necessario ricorrere a una centrale di committenza, a una stazione unica appaltante, o a strutture simili, non potendo tali Enti procedere in autonomia alla celebrazione della gara.
Tale regime deve applicarsi ai Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021.
Pertanto risulta corretta la determinazione del Comune di annullare in autotutela le procedure bandite in proprio, essendo le stesse palesemente illegittime per contrasto con norme di legge e che comportano il rischio della perdita dei finanziamenti.
Va infine evidenziato che sussiste per l’Amministrazione la possibilità di intervenire in autotutela perfino dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto
Il testo completo della Sentenza
Potete consultare qui di seguito il testo completo della Sentenza del TAR.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it