Ape Volontaria, credito di imposta: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018.
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) fa presente che i commi 166 e seguenti dell’articolo 1, della legge n. 232/2016 disciplinano l’istituto dell’Anticipo finanziario a garanzia PEnsionistica (cd. APE), ovvero del prestito garantito dalla futura pensione di vecchiaia del richiedente sulla quale sarà recuperato ratealmente l’ammontare del prestito comprensivo dl interessi passivi e premio assicurativo di premorienza.
Il prestito viene corrisposto mensilmente ai beneficiari da parte degli Istituti finanziatori e successivamente recuperato dall’INPS sul trattamento pensionistico spettante agli interessati.
Al riguardo, l’Ente previdenziale evidenzia che il comma 177 della citata legge riconosce un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% pari a un ventesimo degli interessi passivi e dei premi assicurativi pattuiti nel contratto di finanziamento e corrisposti al soggetto erogatore.
Tale credito d’imposta, ai sensi della disposizione da ultimo menzionata, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportata a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. Ciò rappresentato, con l’istanza di interpello in esame, si chiede se l’Ente istante, in qualità di sostituto di imposta, possa corrispondere il credito di imposta in favore di pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale e abbia l’obbligo di riconoscere il credito di imposta ai pensionati appartenenti alla c.d. “no tax area”.
In allegato il documento completo dell’Agenzia delle Entrate.