ape-sociale-proroga-2019Ape Sociale, proroga anche per il 2019: tutte le novità in programma. Il decreto legge sulla quota 100 proroga di un anno la sperimentazione dell’ape sociale. Invariate le platee dei lavoratori interessati.


Anche l’ape sociale guadagna la proroga sino al 31 dicembre 2019. Il decreto sulla quota 100 approvato ieri dal Governo ed in attesa di pubblicazione in GU reca la proroga di un anno della sperimentazione avviata dal 1° maggio 2017 dal Governo Renzi.

 

Lo strumento, infatti, era scaduto lo scorso 31 dicembre 2018 ma l’intervento lo rende accessibile anche ai lavoratori che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, utilizzando le risorse già messe a bilancio dalla scorsa finanziaria. Le platee degli aventi diritto restano praticamente le medesime valide sino al 31 dicembre 2018: il decreto non prevede alcun ritocco delle categorie che restano pertanto le quattro già note: a) lavoratori dipendenti disoccupati con integrale esaurimento della disoccupazione indennizzata; b) invalidi civili almeno al 74%; c) caregivers; d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose (15 profili professionali come modificati da ultimo con legge 205/2017).

 

Per una più puntuale disamina dei profili di tutela ammessi al beneficio si rinvia alla tabella sotto allegata. Ricordiamo che anche l’APE Volontaria sarà valida fino alla fine del 2019 (maggiori informazioni a questo link).

 

 

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Lo strumento sarà a disposizione dei lavoratori – nei predetti profili di tutela – che maturano tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 l’età anagrafica di 63 anni unitamente a 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi); il requisito contributivo potrà essere abbassato per le madri di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (pertanto a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 anni di contributi).

 

L’ape sociale garantisce un sostegno pari all’importo lordo mensile della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500 euro al mese per 12 mensilità annue. L’assegno cesserà al compimento dell’età pensionabile cioè sino al raggiungimento dei 67 anni di età (al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita istat), quando cioè l’assicurato sarà traghettato in pensione di vecchiaia.

 

La proroga dello strumento riproporrebbe anche l’originario timing nella presentazione delle istanze per la verifica delle condizioni indicate nel DPCM del 23 Maggio 2017: prima finestra entro il 31 marzo 2019; seconda finestra dal 1° aprile al 30 novembre 2019. Lo scorso anno, in realtà, ci fu anche una terza finestra intermedia al 15 luglio non riproposta almeno per ora nel testo del decreto legge. Ma che potrebbe anche essere inserita nel corso della conversione in legge del provvedimento da parte del Parlamento. Si vedrà.