La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 17 settembre 2024 n. 24950, ha chiarito il rapporto tra indennità di disoccupazione e possibilità di fruire del trattamento APE sociale.


Introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017, Ape Sociale funge da indennità economica a carico dell’Inps, con lo scopo di garantire un sostegno fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia per alcune tipologie di cittadini.

Che cosa si intende per Ape Sociale?

L’obiettivo dell’Ape, il cui acronimo sta per Anticipo Pensionistico, che viene concessa a seguito di domanda all’Inps, è quello di accompagnare sino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento ottenuto anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia (come indicato dall’articolo 24, Decreto – legge numero 201/2011). Ape Sociale è limitata a quanti, in aggiunta alle altre condizioni citate, siano iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alla Gestione Separata.

L’APE sociale supporta una fascia di cittadini e cittadine che molto difficilmente riuscirebbe a rientrare nel mondo del lavoro attivo, una volta che vi è uscito. L’età minima per fare richiesta è di 63 anni e 5 mesi di età, ed almeno 30 anni di anzianità contributiva, vi sono poi una serie di distinzioni se si tratta di lavori riconosciuti come usuranti, se si è donne e si hanno dei figli.

Ape Sociale e stato di disoccupazione

Gli ex lavoratori attualmente in uno stato di disoccupazione alle quali è destinata la misura devono ritrovarsi in almeno una delle seguenti categorie:

  • caregiver che si stiano occupando di un familiare con grave disabilità da almeno 6 mesi;
  • disabilità con capacità lavorativa ridotta almeno del 74%;
  • lavoratore impegnati in lavori gravosi/usuranti;
  • disoccupato il cui stato deve essere il risultato di:
    • cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (individuale o collettivo);
    • dimissioni per giusta causa;
    • risoluzione consensuale in sede protetta;
    • scadenza del termine del rapporto a tempo determinato, a condizione che, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi.
    • conclusione integrale dell’indennità di disoccupazione NASpI.

La legittima fruizione di Ape Sociale è conseguente e dipendente necessariamente dalla cessazione dell’attività lavorativa. L’articolo 1, comma 137, della Manovra 2024 dispone inoltre che l’indennità APE “non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. Proprio per la sua funzione specifica poi la misura  in quanto strumento di accompagnamento alla pensione, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 180, Legge numero 232/2016, non può essere erogata “a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto”.

APE Sociale anche a chi non ha percepito l’indennità di disoccupazione

A richiedere un approfondimento ed un chiarimento della norma, procedimento da cui la sentenza richiamata, una cittadina che si era vista negare la possibilità di usufruire di questa misura di sostegno economica perché non aveva beneficiato di indennità di disoccupazione. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ha chiarito, dando ragione alla ricorrente, con una sentenza di 3 pagine, chiare nei termini, come leggiamo dalla sentenza stessa, al punto 8 delle motivazioni, che:

La norma, peraltro, non collega l’APE all’indennità di disoccupazione anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse”. Ancora più lineare e comprensibile la spiegazione della decisione assunta al punto 10 dove la sentenza riporta: “il diritto all’APE sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede – tra gli altri requisiti – uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata.

Una sentenza, dunque che riaprirà di certo alcune richieste negate e che contribuisce a fare chiarezza nell’applicazione della normativa di incentivi e sostegni, denotando una necessità di ordine tra la moltitudine di misure, sostegni, incentivi ed aiuti dedicati alle categorie più fragili del tessuto sociale.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di Rossella Angius