L’Ape sociale apre anche ai disoccupati a seguito della scadenza di contratti a termine.
L’articolo 1, co. 162 del disegno di legge di bilancio approvato ormai in via definitiva dall’Aula del Senato cerca di porre un rimedio per quei lavoratori dipendenti disoccupati non a causa di licenziamento o dimissioni per giusta causa che sino ad oggi sono rimasti fuori dal perimetro di tutela degli anticipi pensionistici. Si tratta di una apertura limitata perchè prevista solo nei confronti dei soggetti che faranno ricorso all’Ape sociale (cioè al sussidio di accompagnamento alla pensione con 63 anni e 30 anni di contributi).
APE Sociale anche per i contratti a termine?
Attualmente, infatti, sono ammessi al beneficio Ape Sociale/Precoci esclusivamente i soggetti la cui disoccupazione sia conseguenza di un licenziamento da parte del datore di lavoro (o per dimissioni per giusta causa) e, pertanto, il beneficio è stato negato a tutti coloro che sono rimasti senza lavoro per la scadenza naturale del contratto a termine. Dal prossimo anno per effetto di una modifica apportata al comma 179, lettera a) della legge 232/2016 potranno chiedere l’Ape sociale anche i lavoratori in situazione di disoccupazione per la scadenza del contratto a termine a condizione che il lavoratore, nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Continuano a restare esclusi invece i lavoratori precoci disoccupati a seguito della scadenza di un contratto a termine dato che non è passato l’emendamento alla Camera che puntava ad allineare il comma 179 lettera a) al comma 199, lettera a) della legge 232/2016 estendendo la novella anche ai precoci.
Le madri ottengono uno sconto sino a due anni per l’ape social
Un’altra modifica da segnalare riguarda lo sconto sui requisiti contributivi per ottenere l’ape sociale alle lavoratrici madri pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni. In sostanza le madri con due figli potranno chiedere l’Ape sociale da 63 anni con un minimo di 28 anni di contribuzione (34 per i lavori gravosi) anzichè 30 (36 nei lavori gravosi). Una limatura minima denunciano i sindacati che, invece, chiedevano uno sconto molto più robusto (soprattutto esteso anche al di fuori dello strumento APE sociale). Anche questo beneficio, va segnalato, non si estende al requisito contributivo per i laovratori precoci. La legge di bilancio apre anche alla proroga dell’Ape sociale sino al 2019 con la creazione di un fondo ad hoc presso il quale confluiranno i risparmi maturati in esito alle procedure di monitoraggio delle domande pervenute ed accolte. L’estensione al 2019 dovrà però essere disposta tramite un intervento di natura legislativa da individuarsi nel corso del 2018.
All’interno della manovra non ha trovato spazio, invece, la concessione dell’Ape sociale/beneficio precoci a quei soggetti che non hanno goduto dell’ammortizzatore sociale (ad esempio per non aver prodotto la domanda di Naspi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro). Questo punto era stato proposto dall’esecutivo nella prima versione dei DPCM sull’Ape social e sui lavoratori precoci per poi essere eliminato su richiesta del Consiglio di Stato che aveva rilevato il difetto di copertura legislativa nella legge istitutiva. Sino all’ultimo si sperava che la novella potesse essere inserita nella legge di bilancio ma la misura non è passata.
Rendita Integrativa più semplice e proroga dell’ape di un anno
Si rammenta che ulteriori ritocchi riguardano la rendita integrativa temporanea anticipata (la cd. Rita) che verrà stabilizzata e potrà essere chiesta a prescindere dalla certificazione da parte dell’Inps del rispetto dei requisiti per l’Ape volontario e la proroga di un anno dell’Ape volontario che potrà essere chiesto, dunque, sino al 31.12.2019, nonchè l’armonizzazione tra pubblico e privato delle pensioni complementari.