ape-sociale-2019-chi-ne-ha-dirittoApe Sociale 2019: chi ne ha diritto? Il Decreto Legge 4/2019 ha prorogato di un anno l’assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia per le categorie sociali più deboli.


L’APe agevolato è un sussidio economico introdotto dall’articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, a partire dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi.

Regolato dal DPCM 88/2017 e dalla Circolare Inps 100/2017 si rivolge agli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell’Inps. Dunque riguarda tanto i lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato), gli autonomi e i parasubordinati con la sola esclusione dei liberi professionisti iscritti presso le relative casse professionali. Inizialmente la durata dell’ape sociale era prevista sino al 31.12.2018; sul punto merita segnalare la modifica di cui all’articolo 18 del DL 4/2019 che ne ha disposto la proroga sino al 31.12.2019 confermando le platee dei lavoratori beneficiari già ampliate a partire dal 1° gennaio 2018 con l’articolo 1, co. 162 e ss. della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Lo strumento, pertanto, anche nel 2019 resta a disposizione dei lavoratori che versano in condizione di difficoltà individuata in base a quattro specifici profili di tutela (disoccupati, invalidi, soggetti che assistono parenti disabili, addetti a mansioni cd. gravose). Tra le condizioni per la sua concessione spicca, tra l’altro, la necessaria residenza in Italia del beneficiario.

Disoccupati

Per quanto riguarda i disoccupati l’Ape sociale può essere concesso ai lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Oltre a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito dei predetti eventi è necessario, altresì, che il lavoratore abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante (si pensi alla Naspi, l’Aspi o all’indennità di mobilità) da almeno tre mesi.

Caregivers

L’Ape sociale può essere concesso ai lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un correttivo inserito nella legge di bilancio 2018, sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Invalidi

L’Ape sociale può essere concesso ai lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

Lavori cd. Gravosi

Infine lo strumento può essere concesso ai lavoratori dipendenti che svolgono una delle professioni elencate nella tavola sottostante. Dal 1° gennaio 2018 le professioni definite gravose sono diventate 15 dalle originarie 11 (sono stati inclusi gli operai agricoli, i lavoratori della pesca, i marittimi ed impianti siderurgici); è venuto meno il vincolo della tariffa inail non inferiore al 17 per mille; si è ampliato il periodo di ricerca della continuità dell’attività gravosa: se sino al 31.12.2017 il lavoratore doveva dimostrare di aver svolto l’attività gravosa per almeno sei anni negli ultimi sette, dal 1° gennaio 2018, in alternativa al predetto requisito il vincolo si considera soddisfatto anche con almeno sette anni di attività gravosa negli ultimi dieci. 

Il requisito contributivo

Anche nel 2019 l’Ape sociale si conferma un intervento di natura selettiva, in quanto rivolto solo ad alcune platee di lavoratori che rispettino particolari caratteristiche. Per accedere all’Ape sociale bisogna, inoltre, soddisfare un minimo di 30 anni di contributi che diventano 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività gravose appena citate. Dal 1° gennaio 2018, però, le lavoratrici madri hanno uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni: una madre con due figli potrà dunque accedere al beneficio con 28 anni di contributi anzichè 30 (34 nei lavori cd. gravosi). La misura resta sperimentale: durerà sino al 31 dicembre 2019.

L’entità del sussidio

Il sussidio consiste in un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia erogato direttamente dall’Inps per 12 mesi all’anno il cui valore è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all’indennità stessa. Il sussidio non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi non rivalutabili annualmente. non ha alcun riflesso sull’importo pensionistico futuro in quanto l’operazione è a totale carico dello stato (e non del lavoratore come prevede l’APE volontario). Il sussidio erogato è trattato fiscalmente come reddito da lavoro dipendente con riconoscimento, peraltro, del bonus di 80 euro previsto dal Governo Renzi.

Vicende dell’APE Agevolato

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (si pensi, in particolare alla Naspi), nè con l’Asdi, nonchè dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Nè può essere concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta (mentre è cumulabile con eventuali trattamenti ai superstiti concessi al beneficiario nonchè con le prestazioni di invalidità civile). Per accedere al sussidio il lavoratore deve inoltre cessare qualsiasi attività lavorativa sia dipendente che autonoma fermo restando la possibilità di cumulare l’indennità con piccoli redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro annui (4.800 euro nel caso di lavoro autonomo).

Da notare che il beneficiario del sussidio decade dal diritto all’indennità nel caso di conseguimento di una pensione anticipata e che, per i dipendenti pubblici, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizieranno a decorrere dal raggiungimento della pensione di vecchiaia e non da quella dell’accesso all’Ape agevolata. Dunque con uno slittamento di alcuni anni.

Domande entro il 31 marzo 2019

Ai fini del conseguimento del beneficio gli interessati devono produrre un’istanza volta alla verifica delle condizioni per accedere all’APE sociale e la domanda di accesso alla prestazione (Cfr: Circ. Inps 15/2019). L’istanza di verifica, a seguito dell’intervento di cui al DL 4/2019, va proposta all’Inps entro tre finestre temporali che per il 2019 risultano fissate: al 31 marzo 2019 (istanza tempestiva); tra il 1° aprile 2019 ed il 15 luglio 2019 (istanza intermedia) oppure tra il 16 Luglio 2019 ed il 30 Novembre 2019 (istanza tardiva).