anticipo-tfs-dipendenti-pubblici-sbloccatoIl via libera finale che ha sbloccato in maniera definitiva l’Anticipo del TFS per i Dipendenti Pubblici arriva con la Convenzione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS che affida all’Istituto di Previdenza la gestione del fondo.


Si profila dunque adesso l’imminente rilascio della procedura di domanda per l’anticipo del TFS, destinata a coloro che presentano richiesta di certificazione del diritto all’istituto di previdenza.

L’INPS infatti ancora non figurava tra gli enti erogatori del beneficio sull’apposita piattaforma ministeriale.

La Convenzione appena firmata è la diretta conseguenza dell’accordo firmato a Settembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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Anticipo TFS Dipendenti Pubblici sbloccato dall’INPS

Dunque il Consiglio di amministrazione dell’INPS ha approvato la Convenzione con la quale viene affidata all’INPS la gestione del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti TFS/TFR spettanti ai dipendenti pubblici.

La Convenzione passa ora alla firma di Ministero dell’Economia e Ministero del Lavoro quali aderenti all’accordo quadro, approvato con D.M. 19 agosto 2020, insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica.

A fornire tutti i chiarimenti una nota dello stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale:

“Una volta perfezionata, la convenzione permetterà ai lavoratori di accedere a finanziamenti, a valere sul futuro TFS/TFR loro spettante, fino a un massimo di 45.000 euro attraverso le banche, alle quali l’Inps assicura la piena agibilità della garanzia a supporto dell’anticipo. Per accelerare l’operatività dei finanziamenti, l’Istituto ha già trasmesso ai Ministeri competenti anche la bozza di circolare contenente le istruzioni operative per l’accesso alla garanzia, dirette agli Enti erogatori e alle banche.”

L’INPS ha già trasmesso ai Ministeri competenti anche la bozza di circolare contenente le istruzioni operative per l’accesso alla garanzia, dirette agli Enti erogatori e alle banche.

I lavoratori interessati potranno così chiedere al proprio Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto, necessaria per richiedere l’anticipazione ad una delle banche aderenti, presenti sul www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr.

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Come fare domanda?

L’interessato dovrà richiedere all’Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all’anticipazione.

Se l’ente che eroga il trattamento è l’Inps, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell’apposita sezione del portale dell’Istituto.

Se il trattamento è erogato direttamente dalla propria amministrazione la domanda di certificazione del diritto all’anticipo sarà presentata seguendo le indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

Tempi per ottenere l’Anticipo

L’Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:

  • la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l’indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca (scarica il modulo per la “Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR”), allegando i seguenti documenti:

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.
La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.

Consulta l’elenco degli Istituti di credito aderenti all’Accordo quadro.

Importo massimo dell’Anticipo

L’importo massimo dell’anticipo è pari a 45 mila euro, al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d’interesse applicato è determinato secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo quadro. La Banca non può applicare all’anticipo commissioni o altri oneri oltre il tasso d’interesse.

Ulteriori approfondimenti

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it