Anticipo TFS per Dipendenti Pubblici 2019: le novità introdotte dal decreto legge sulle pensioni introduce la possibilità di chiedere un prestito sino a 30mila euro al momento della cessazione del servizio.
I dipendenti pubblici potranno farsi anticipare sino a 30mila euro della buonuscita a condizioni favorevoli da parte degli istituti di credito. E potranno ottenere una detassazione sino al 7,5% della buonuscita. Lo prevede l’articolo 23 e 24 del DL 4/2019 con il quale il Governo tenta due misure per contenere gli effetti negativi dello slittamento della percezione della buonuscita per moltissimi statali. La relazione tecnica, partendo da un importo medio pro-capite di Tfs di circa 76mila euro, stima una platea di soggetti interessati di 66mila statali per il 2018 e, rispettivamente, di 158mila nel 2019, 118mila nel 2020 e 115mila nel 2021, anno in cui si concluderà la sperimentazione di «quota 100».
L’Anticipo del TFS
La prima misura consiste nell’anticipo dell’erogazione della buonuscita, sulla falsariga di quanto già sperimentato con l’Ape volontario: un prestito bancario sulla base di una convenzione con l’Abi a condizioni favorevoli a cui potranno aderire quasi tutti i dipendenti del pubblico impiego, non solo quelli con «quota 100». Nelle more della diffusione delle relative istruzioni tra i beneficiari la norma include coloro che hanno cessato (per dimissioni o risoluzione d’ufficio) il rapporto di lavoro e che accedono alla pensione con i requisiti di cui all’articolo 24 del DL 201/2011 o della cd. quota 100; si tratta, pertanto, prevalentemente del: a) raggiungimento dell’età di vecchiaia, cioè 67 anni di età e 20 anni di contributi; b) i requisiti per la pensione anticipata cioè 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci); c) al raggiungimento dei requisiti della cd. quota 100, cioè 62 anni e 38 anni di contributi.
Il riferimento all’articolo 24, del DL 201/2011 consentirebbe di includere anche quei lavoratori che hanno anticipato l’uscita grazie all’ape sociale oppure con il cumulo del cumulo dei periodi assicurativi e che attendono di maturare i requisiti pensionistici Fornero. Da chiarire, invece, se potranno beneficiare dell’anticipo anche coloro che accedono alla pensione con le norme ante fornero ma il cui termine di pagamento sia stato agganciato alla legge Fornero (es. salvaguardati o i destinatari della spending review del Governo Monti) oppure i lavoratori del comparto difesa e sicurezza che vanno in pensione con regole diverse rispetto al Dl 201/2011. Resterebbero esclusi, invero, coloro la cui cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per cause diverse da quelle citate, come ad esempio, la cessazione per inabilità (ma qui i termini di pagamento del TFS sono rimasti molto brevi). Su questi aspetti serviranno opportuni chiarimenti.
Per aderire al prestito l’Inps rilascerà una apposita certificazione in cui attesta che il richiedente si trovi nelle situazioni sopra evidenziate. L’importo finanziabile è pari ad un massimo di 30mila euro (ma durante la conversione in legge nel DL 4/2019 la cifra potrebbe essere aumentata) tra una serie di istituti di credito che aderiranno a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del DL 4/2019 (massimo entro maggio 2019), tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’INPS tratterrà il relativo importo al momento dell’erogazione del TFS. Le modalita’ di attuazione del prestito saranno disciplinati con un DPCM concertato con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare anch’esso entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del DL 4/2019.
Detassazione del TFS
Alla misura è abbinata una detassazione del Tfs per tutti i dipendenti pubblici – anche coloro che non aderiscono o non hanno i requisiti per aderire al prestito – che scatterà sotto forma di riduzione di 1,5 punti percentuali dell’aliquota Irpef per ogni annualità che intercorre tra la cessazione del servizio e il pagamento effettivo della liquidazione fino a un massimo di 7,5 punti percentuali decorsi sessanta mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro; se la cessazione del rapporto è avvenuta entro il 31.12.2018 i suddetti termini si computano a partire dal 1° gennaio 2019. Il tutto entro un “tetto” di 50mila euro d’imponibile oltre il quale si applica la tassazione piena.