Per l’anno in corso, 2022, ci sono alcune novità per quanto riguarda le domande di quantificazione relative all’Anticipo TFR/TFS Dipendenti Pubblici.
Le modalità di domanda telematica di quantificazione del TFR TFS dei dipendenti pubblici sono cambiate per il 2022. Lo comunica INPS nel messaggio n 4688.
Scopriamo nello specifico di cosa si tratta.
Anticipo TFR/TFS Dipendenti Pubblici 2022: novità per le domande di quantificazione
Dal 28 dicembre 2021 è disponibile una nuova versione degli applicativi “SIN TFS” e “SIN TFR” per la cessione agevolata (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) oppure ordinaria (ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) dei trattamenti in questione, così come previsto nell’ambito della fase 2 del Progetto “TFR e TFS in un click” all’interno del Piano Strategico ICT.
La nuova modalità operativa è consentita attraverso l’utilizzo del cruscotto aggiornato “Gestione domande 1 click” tramite il quale viene semplificata l’attività di lavorazione delle domande di quantificazione da parte degli operatori delle Sedi per le domande acquisite a partire dalla messa in linea dei nuovi applicativi.
Le domande presentate dai cittadini dal 12 ottobre 2021, data del rilascio del TFR/TFS in un click di cui alla fase 1, e fino al 28 dicembre 2021, data del rilascio della nuova versione riferita alla fase 2, dovranno essere lavorate con le modalità consuete seguendo l’iter previsto nella “Scrivania Virtuale” del SIN. Queste saranno inoltre contenute nell’elenco del nuovo cruscotto “Gestione domande 1 click” e individuabili in quanto presenteranno la nota “Gestione Pregresso”.
Per semplificare ulteriormente la gestione delle domande di quantificazione in oggetto è stata, inoltre, realizzata la nuova funzione di “Rinuncia” alla richiesta di quantificazione attraverso la quale sarà possibile per il cittadino annullare le domande inviate in precedenza.
Il testo del Messaggio dell’INPS
A questo link potete consultare il testo completo del messaggio.
A chi Spetta l’Anticipo del TFS-TFR
Nello specifico sono riguardati dalla novella:
A) i soggetti in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (ancorché abbiano effettuato l’opzione per il sistema interamente contributivo della pensione) che accedono alla:
- pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) a prescindere dall’età anagrafica;
- pensione di vecchiaia con 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- pensione “Quota 100” (62 anni e 38 anni di contributi).
B) i soggetti privi di contribuzione al 31.12.1995 che accedono alla:
- pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) a prescindere dall’età anagrafica;
- pensione di vecchiaia con 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva ed un rateo pensionistico non inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale;
- pensione “Quota 100” (62 anni e 38 anni di contributi);
- pensione anticipata con 64 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione effettiva unitamente ad un rateo pensionistico non inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale;
- pensione di vecchiaia con 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva.
Resta da confermare se l’anticipo sia attivabile anche nel caso in cui i predetti requisiti siano raggiunti grazie al cumulo dei periodi assicurativi.
Sono, invece, esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato:
- soggetti cessati dal servizio senza diritto a pensione (es. dimessi e/o destituiti dal servizio);
- soggetti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse rispetto a quelle sopra menzionate (es. Opzione Donna; Pensione in regime di salvaguardia pensionistica; Pensione in totalizzazione nazionale; personale del comparto difesa e sicurezza; usuranti; precoci; ape sociale);
- personale cessato dal servizio per inabilità (in tal caso l’indennità spetta decorsi 30 giorni dalla cessazione rendendo, pertanto, superflua la richiesta di anticipo).
Ulteriori approfondimenti
Qui di seguito vi proponiamo altri interessanti approfondimenti sulla materia del TFS:
- La guida completa all’Anticipo del TFS per i Dipendenti Pubblici
- Quota 100 e TFS: tutto quello che serve sapere
- Prestito Anticipo TFS: cos’è e come ottenerlo
- TFS con cumulo gratuito: ecco cosa serve sapere
- Prospetto TFS: cos’è e dove si trova?
- TFS e rapporti di lavoro senza soluzione di continuità: alcune utili indicazioni
- Anticipo TFS: come ottenere il Certificato di Quantificazione del TFS Inps
- Enti Locali: calcolo dei periodi pre ruolo ai fini del TFS
- Anticipo TFS a tasso agevolato: c’è solo una possibilità
- Anticipo TFS/TFR: le istruzioni per le Pubbliche Amministrazioni
- Anticipo TFS: la proroga dell’accordo quadro è in Gazzetta Ufficiale.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo
Sono andato in pensione 31.07.2019 con quota 100, dipendente pubblico.vorrei cortesemente quando mi verrà erogato il TFR.possibilmente,chiedo,un sollecito,in quanto ho un figlio da sposare.grazie,distinti saluti.
Per sapere quando le verrà erogato deve fare richiesta tramite portale Inps per la quantificazione, li c’è scritto tutto