ansia-reattiva-visita-fiscaleTra le eccezioni all’obbligo di reperibilità per la visita fiscale può rientrare il cosiddetto disturbo da “ansia reattiva“? Scopriamolo.


Il disturbo d’ansia è uno stato mentale caratterizzato da diverse forme di paura e di ansia anormale o patologica che si accompagnano spesso a manifestazioni psicosomatiche e che creano notevole disagio all’individuo.

Secondo le statistiche, fino al 30% delle persone soffriranno nel corso della loro vita di un disturbo d’ansia, con una prevalenza doppia nelle donne rispetto agli uomini e con i sintomi che generalmente insorgono prima dei 25 anni di età.

Scopriamo in questo breve articolo nello specifico cosa si intende per “ansia reattiva” e se in questi casi sussiste oppure no l’obbligo di reperibilità per la visita fiscale.

Che cosa si intende per “ansia reattiva”?

Per ansia reattiva si intende quella che deriva da qualcosa che  ha provocato un trauma: si tratta di una risposta patologica ad una situazione difficile e traumatica.

Il disturbo è strettamente legato a un avvenimento specifico (come ad esempio un lutto, un aggressione fisica o psicologica ma anche una serie di piccoli incidenti della vita quotidiana che hanno prodotto effetti negativi), e presenta una reazione traumatica maggiormente prolungata nel tempo rispetto alle normali risposte a simili eventi.

Ansia reattiva e visita fiscale: quali regole?

A stabilire i casi di esonero dall’obbligo di reperibilità è la normativa sulle visite fiscali e le regole imposte dall’INPS, Isituto Nazionale di Previdenza Sociale, che dal 2017 ha la competenza esclusive sulla materia.

Alcuni dubbi sulla possibilità di poter ottenere l’esenzione dall’obbligo di reperibilità sono sorti a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, ordinanza n°29611 dell’11 ottobre 2022. In questa deliberazione giuridica, infatti, i giudici avevano chiarito che l’esonero dall’obbligo di reperibilità è ammesso se il medico curante ha prescritto svago e divertimento al malato.

Tuttavia è importante fare una precisazione: non esiste allo stato attuale una legge che certifichi in generale l’esonero per i casi di ansia, che sia un disturbo generico o generato da un evento traumatico.

Le direttive Inps infatti non prevedono ad oggi espressamente l’esonero per la visita fiscale per soggetti depressi o ansiosi in malattia. Tutte le sentenze sulla materia, infatti, si sono riferite a casi particolari e non hanno valenza generale.

L’unica regola che vale a livello generale, in questo caso, è il diritto all’indennità da parte dell’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro): secondo il Testo Unico n°1124/65, dedicato alle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, infatti, sono soggette ad indennizzo tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al rischio lavorativo. Pertanto l’INAIL non può fare distinzione tra malattie fisiche e psichiche, ma deve riconoscere una copertura assicurativa, in entrambi i casi.

Casi di esenzione

Nello specifico i casi di esenzione previsti sono i seguenti:

  • come indicato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • e come indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Patologie incluse

Nello specifico le malattie che esonerano dall’obbligo di reperibilità sono le seguenti:

  • Emorragie severe, infarti d’organo;
  • Stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • Insufficienza renale;
  • Trapianti di organi vitali;
  • Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, fibrosi cistica, ecc);
  • Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • Infezioni sistemiche fra cui AIDS conclamato;
  • Intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);
  • Ipertensione liquorale endocranica acuta;
  • Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
  • Neoplasie maligne, in:
    • trattamento chirurgico e neoadiuvante;
    • chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
    • trattamento radioterapico;
  • Sindrome maligna da neurolettici
  • Malattie acute con compromissione sistemica;
  • Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it