annullamento-concorso-risarcimento-danniAnnullamento Concorso: risarcimento danni per mancata assunzione è legittimo. Ecco cosa ha stabilito il TAR Molise 46/2019.


Chi ritiene di aver subito un danno da un atto amministrativo può rivolgersi al Tar competente e chiederne l’annullamento o il risarcimento del danno. In base a questa logica è arrivata una Sentenza molto importante del TAR Molise, la Sentenza n.4/2019, che mette al centro del dibattito il caso di un annullamento di concorso: il risarcimento danni per mancata assunzione è legittimo. Scopriamone le motivazioni.

Il caso

I ricorrenti impugnavano, con separati ricorsi straordinari al Capo dello Stato, un bando  di indizione di un avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio, per la stipula di n. 20 contratti di lavoro a tempo determinato e parziale per il profìlo professionale di istruttore direttivo – categoria Dl.

La censura principale, formulata nei detti ricorsi amministrativi, riguardava la dedotta illegittimità del requisito di residenza in uno dci Comuni del Molise imposto come tale dal bando ai partecipanti al concorso, che precludeva ai ricorrenti – non residenti in Comuni molisani – la possibilità di parteciparvi.

I posti riservati ai vincitori del bando erano venti, successivamente estesi a ventisei, e le candidature presentate non erano molto numerose (95 concorrenti, di cui 31 dichiarati non idonei e 15 ritirati o assenti alla prova). Le probabilità dei ricorrenti di collocarsi in posizione utile nella graduatoria concorsuale, ancorché previo superamento della procedura selettiva, erano se non elevate almeno discrete.

Annullamento Concorso: risarcimento danni è legittimo

Il giudice ha accolto le istanze risarcitorie fondando il proprio ragionamento sulla circostanza per cui «l’imposizione quale requisito» di partecipazione alla selezione della «residenza dei concorrenti (…), censurata perché contraria alla legge e ai principi costituzionali, è rilevante ai fini dell’invocata tutela e spiega il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica (colposa o dolosa) e il procurato pregiudizio patito dagli aspiranti che hanno subito l’esclusione dal bando per via della mancanza del requisito di residenza».

La determinazione del risarcimento deve avvenire pertanto «secondo una valutazione equitativa, ex articolo 1226 del codice civile, commisurandola ove possibile al grado di probabilità che quel risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito».