staffetta-generazionaleIn una recente Circolare il Ministero del Lavoro fornisce alcuni importanti chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali, con focus sulla cosiddetta “staffetta generazionale”.


Come noto, l’articolo 26, comma 9, del decreto legislativo n. 148 del 2015 enuclea una serie di prestazioni opzionali e facoltative che le parti sociali possono prevedere nell’accordo costitutivo o di modifica della disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale.

Queste prestazioni possono affiancarsi a quelle obbligatorie e perseguono scopi diversi e/o complementari rispetto alla tutela in costanza di rapporto di lavoro, costituita dall’assegno di integrazione salariale.

Tra le prestazioni facoltative troviamo anche la recentissima “staffetta generazionale”: con la Circolare n. 1 del 17 gennaio 2023 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali fornisce indicazioni in materia.

Ammortizzatori sociali: chiarimenti sulla “staffetta generazionale”

Con “staffetta generazionale” si intende l’istituto introdotto nell’ordinamento giuridico con la finalità di favorire le transizioni occupazionali e produttive:

  • assicurandosi il versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia
  • consentendo per ogni lavoratore in uscita almeno un’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.

Si precisa che lassunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, restando però in questultimo caso nei limiti anagrafici previsti dalla disciplina normativa: vale a dire fra i 18 e i 29 anni nel caso dellapprendistato professionalizzante ex articolo 44 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Inoltre, si ritiene ugualmente conforme alla norma di legge un’applicazione della staffetta generazionale in modo articolato nel senso di prevedere che alcuni lavoratori ai quali mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata riducano volontariamente il proprio orario di lavoro giornaliero, consentendo l’assunzione di giovani under 35.

In tal caso rimarrebbero garantite le condizioni necessarie alla staffetta generazionale, ovvero l’assunzione del giovane lavoratore e la tutela previdenziale di quello prossimo al pensionamento.

Infine, la staffetta generazionale può essere attuata solo se la riduzione dell’orario di lavoro è frutto di un accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, reso edotto della disciplina applicabile al rapporto di lavoro “trasformato”. La retribuzione e la relativa contribuzione del lavoratore che compie tale scelta vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione.

Il testo completo della Circolare

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it