Il sussidio, pari a 448 euro al mese è riconosciuto per 12 mensilità ed è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. L’inps fornisce ulteriori indicazioni circa i benefici contenuti nella legge di stabilita’ per il 2016 per gli ex lavoratori che abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica il cui rapporto lavorativo sia cessato per chiusura, dismissione o fallimento di impresa. Come noto la legge di stabilita’ ha previsto un sussidio di accompagnamento alla pensione e la salvaguardia delle vecchie regole pensionistiche sino al 2018 per gli ex lavoratori che abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica e il cui rapporto lavorativo sia cessato per chiusura, dismissione o fallimento di impresa (quest’ultima comunque interessata da un piano di bonifica da parte di un ente territoriale), ma che non abbiano ancora maturato il diritto a pensione con le regole attuali.
Ebbene costoro potranno accedere al trattamento pensionistico sulla base della normativa precedente la riforma Fornero qualora maturino il diritto a pensione, con le vecchie regole, tra il 2016 ed il 2018 (ovvero le quote o 40 anni di contributi o età di vecchiaia ed applicazione delle finestre di 12 mesi). Ai fini della maturazione del diritto a pensione i lavoratori possono far valere anche le maggiorazioni contributive recate dall’articolo 13, comma 2 della legge 257/1992 che riconosce a coloro che possiedono nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita’ assicurativa e contributiva una contribuzione figurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.
Per l’accesso al beneficio gli interessati devono comunque dimostrare di aver la patologia di asbesto correlata, accertata e riconosciuta in base all’art. 13, comma 7 della L. n. 257/1992; inoltre bisognava produrre domanda all’Inps entro lo scorso 30 giugno. L’Inps precisa che i benefici in questione (erogazione del sussidio per l’accompagnamento alla pensione e salvaguardia delle vecchie regole di pensionamento) sono riconosciuti a condizione che l’interessato non abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla ex pensione di anzianità, ovvero, per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente e che alla data del 30 giugno 2016 non svolgano alcuna attività lavorativa.
Al riguardo l’Istituto precisa che anche lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa successivamente alla data di presentazione della domanda, comporta l’impossibilità di accedere ai predetti benefici, ovvero, la decadenza dagli stessi a decorrere dall’inizio dello svolgimento della predetta attività, nonché, l’impossibilità di accedere nuovamente ai predetti benefici al termine dello svolgimento della predetta attività. Del pari i benefici in questione non sono riconosciuti in caso di svolgimento di lavoro socialmente utile per il quale è previsto l’accredito della contribuzione figurativa durante il periodo di percezione del relativo assegno.
Il sussidio per l’accompagnamento alla pensione spetta, per dodici mensilità, in misura pari all’importo mensile dell’assegno sociale (circa 448 euro al mese), a prescindere dalla situazione reddituale personale e familiare del beneficiario, non è reversibile e non fa parte della retribuzione da assumere come base di calcolo della pensione.
Essendoci un vincolo di risorse, 2 milioni di euro annui, l’Inps dovrà effettuare un monitoraggio delle domande pervenute in base alla decorrenza della pensione, tenendo conto anche dei predetti benefici figurativi. In particolare, ricorda l’Inps, qualora l’onere finanziario accertato anche in via prospettica sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza del trattamento pensionistico è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. In caso di differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria, è riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa utilizzando le risorse finanziarie stanziate per l’anno successivo, cioè quello in cui è stata differita la decorrenza del trattamento pensionistico. In tali casi, il sussidio per l’accompagnamento alla pensione è riconosciuto solo nell’anno in cui è stata differita la decorrenza del trattamento pensionistico e nel limite delle risorse finanziarie stanziate per il predetto anno.
Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso ai benefici, risulti superato anche in via prospettica, seppure per una sola annualità, il limite delle risorse, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande.