allagamenti-improvvisi-responsabilita-del-proprietario-gestore-stradaIn questo approfondimento l’Avvocato Maurizio Lucca ci guida a una disamina accurata sulle responsabilità del proprietario o gestore della strada in caso di allagamenti improvvisi.


È noto che le insidie stradali e la cattiva manutenzione dei beni pubblici, da includere gli allagamenti improvvisi, comporta una responsabilità a carico del custode (la PA), dovendo dimostrare in caso di “sinistri” (incidenti) o “pregiudizi” a terzi di aver operato con l’osservanza di tutte le regole di correttezza nella gestione dei beni, proprio con lo scopo di salvaguardare l’incolumità pubblica, nel senso di aver adottate le misure idonee per prevenire il rischio: un obbligo di “garanzia” nel generale dovere di diligenza, prudenza e perizia.

La posizione di garanzia

In effetti, il sindaco ed il responsabile dell’ufficio tecnico di una PA (Ente Locale, ad es.) sono titolari, in virtù di una generale norma di diligenza che impone agli organi (rappresentativi o tecnici) dell’Amministrazione di vigilare, nell’ambito delle rispettive competenze, sull’incolumità dei cittadini, della posizione di garanzia avente ad oggetto l’adeguata manutenzione ed il controllo dello stato dei beni pubblici, alias delle strade comunali [1].

Dunque, per aversi responsabilità civile della PA nella manutenzione di un bene occorre l’oggettiva imprevedibilità ed invisibilità del pericolo, ovvero la responsabilità viene esclusa in presenza di una condotta abnorme del fruitore del bene, come un errore di guida da atteggiarsi a fortuito, che altera il normale sviluppo della regolarità causale, tale da assumere efficienza causale esclusiva nella determinazione dell’evento dannoso (vi è una partecipazione attiva della condotta del danneggiato).

In dipendenza di ciò, si può sostenere che l’esclusione di responsabilità si associa al c.d. caso fortuito, quell’evento non prevedibile, che appartiene alla categoria dei fatti giuridici, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (di una parte), ossia, l’imputabilità (il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,) in quanto l’addebito si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode [2].

Di contro, non può invocarsi alcuna esimente quando la situazione di pericolo sia nota da tempo, dovuta ad uno stato di incuria per una colpevole inerzia da parte del personale deputato per legge alla vigilanza, il quale ha delegato le opportune verifiche e non si è azionato per risolverle mediante:

  • il doveroso ripristino del manto stradale;
  • quantomeno la corretta installazione di una specifica segnaletica o di un transennamento delle insidie che, avrebbe potuto impedire l’evento.

Il caso fortuito

Il caso fortuito esenta l’Amministrazione dalla responsabilità civile da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., riconducendo gli allagamenti stradali – nel caso di intense precipitazioni atmosferiche – a questa ipotesi di esonero, dovendo il proprietario del bene dimostrare la diligente attività di manutenzione con riferimento al deflusso delle acque piovane.

La sez. III civ. della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23 novembre 2023, n. 32643, giunge a tale conclusione a fronte di una richiesta risarcitoria nei confronti di un’Amministrazione Provinciale da parte di un utente della strada incorso in un muro di pioggia che allagava (per cattiva manutenzione) la strada, con connessi danni all’auto e alla persona (la presenza della pioggia creava un invaso d’acqua con effetto di sbandamento: unica causa del sinistro).

Le ragioni della decisione

La Corte valuta l’apparato probatorio riferito ai canali di scolo che otturati «buttavano acqua sulla strada».

Pur in presenza di queste circostanze viene esclusa la responsabilità dell’ente proprietario della strada «per mancata manutenzione dei canali di scolo», in presenza di:

  • una segnaletica adeguata sul rischio;
  • l’assenza di una cauta condotta del guidatore a fronte di un evidente segnale di pericolo [3];
  • la presenza di un forte temporale con un’abnorme precipitazione determinatasi in brevissimo tempo (c.d. bomba d’acqua) sulla sede stradale tale da causarle l’allagamento.

Invero, il forte temporale integra i presupposti di eccezionalità ed imprevedibilità, da accertare con metodo scientifico in base ai c.d. dati pluviometrici, che costituiscono un evento abnorme, come tale riconducibile al caso fortuito, dovendo valutare tali eventi (le precipitazioni atmosferiche) solo quando ne venga fornita prova da parte del custode (il proprietario o gestore della strada).

In termini diversi, non vi è responsabilità (ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c.) solo se l’imprevedibilità sia oggettiva e se allo stesso tempo assuma i carattere dell’eccezionalità, da accertarsi sulla base delle prove offerte dalla parte onerata, con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane.

Ne segue il rinvio al giudice a quo, il quale dovrà valutare la fattispecie alla luce dei suindicati principi e tenendo presente che «l’evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell’art. 2051 cod. civ.» [4].

Breve considerazione su responsabilità del proprietario o gestore della strada in caso di allagamenti improvvisi

La sentenza insegna una regola di buon senso, da una parte, l’esigenza costante di manutentare le strade con un altrettanto obbligo di garantire una corretta segnaletica al fine di individuare le insidie, dall’altra parte, in presenza di una condotta imprudente del danneggiato è possibile escludere il nesso causale tra la cosa e l’evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca [5].

Al di là delle responsabilità oggettive, dell’autoresponsabilità e prudenza dell’utente [6], l’Amministrazione dovrebbe (deve) individuare delle priorità, investendo in sicurezza con una programmata manutenzione delle strade e del patrimonio pubblico, una vigilanza con adeguati e tempestivi interventi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza [7], ed – in ogni caso – a fronte di tratti pericolosi conosciuti attivarsi con ogni mezzo (si tratta del limite di carattere esterno insito nel principio neminem laedere) [8], non ultimo la chiusura della strada da parte del gestore o proprietario, sino alla messa in sicurezza piuttosto che sperare nella sorte [9].

Note

[1] Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2024, n. 9896.

[2] Cass. civ., sez. III, Ord., 3 maggio 2024, n. 11950.

[3] In presenza di una situazione di pericolo, il conducente deve tenere una condotta di guida necessariamente improntata alla massima prudenza, ribadendo il principio generale secondo il quale non tutto ciò che accade sulla strada accade a causa della strada, Cass. civ., sez. III, Ord. 4 marzo 2024, n. 5762.

[4] Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4588.

[5] Cass. civ., sez. III, Ord. 15 gennaio 2024, n. 1402.

[6] Il comportamento colposo del danneggiato può rivestire gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale ovvero eziologico tra fatto ed evento dannoso, Cass. civ., sez. III, Ord. 2 novembre 2023, n. 30394.

[7] Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024, n. 11950, ove si precisa che la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la PA medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell’art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).

[8] Nella realizzazione di interventi stradali usuali, quali la sostituzione dei guardrail e le attività di asfaltatura, rientra nelle attività di manutenzione ordinaria e non nelle attività che possono svolgersi in somma urgenza, evidenziando che le manutenzioni costituiscono funzioni tipiche dell’ente proprietario o gestore, vedi, Presidente ANAC, Fasc. Anac n. 3701/2023 del 23 aprile 2024.

[9] In presenza di un fatto notorio sulla pericolosità di un tratto di strada, l’omissione da parte del responsabile delle dovute misure in materia di sicurezza, nessuna efficacia causale può essere attribuita all’imprudenza del conducente, con esenzione di ogni esimente da parte del cit. responsabile, Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 9161/2018.


Fonte: articolo dell'Avv. Maurizio Lucca - Segretario Generale Enti Locali e Development Manager