L’Inps ha comunicato di aver aggiornato la procedura per la richiesta del congedo parentale ad ore: ecco come.


Col messaggio n°2704 del 23 luglio 2024, l’Inps ha comunicato l’aggiornamento della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale ad ore dei lavoratori dipendenti.

Come sappiamo, il congedo parentale è una misura pensata per i neogenitori che lavorano e può essere articolata in mesi, giorni o ore.
La fruizione su base oraria è declinata dalla contrattazione collettiva di settore, che stabilisce le varie modalità di fruizione.

In mancanza di una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, allora il congedo parentale ad ore può essere fruito in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga.

L’Inps, come anticipato, ha recentemente aggiornato la procedura per fare la domanda. Vediamo insieme le novità.

Procedura per richiedere congedo parentale ad ore: l’aggiornamento dell’Inps

L’aggiornamento si rifà all’art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022 n°197 e all’art.1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n°213.

Queste leggi hanno elevato dal 30% all’80% la retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore, in caso di affidamento o adozione, ma comunque non oltre il compimento della maggiore età).

Hanno previsto anche l’elevazione dell’indennità di congedo parentale di un ulteriore mese, dal 30% al 60% della retribuzione, sempre entro il sesto anno del bambino o dall’entrata del figlio nel nucleo familiare. Solo per il 2024, la percentuale sale all’80%.

L’Inps ha recentemente implementato la procedura per l’acquisizione delle domande del congedo parentale e del congedo parentale ad ore per i lavoratori dipendenti.
La novità permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.

Non sarà necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.
Bisognerà spuntare la casella col “Sì”, nella sezione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

Nella procedura, si richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento o adozione ricada nell’anno 2022.

Nel caso in cui, invece, l’evento sia stato nel 2023, l’inserimento di almeno una delle date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024, ricordiamo).

Se la nascita si verifica a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni della Legge di Bilancio 2024. Perciò, non sarà necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità.

Lo stesso criterio viene applicato nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023.