adeguamento-compensi-revisori-conti-enti-localiPubblicato il parere del ministero dell’Interno sull’adeguamento dei compensi dei revisori dei conti: ecco qual è l’orientamento del Viminale.


Adeguamento Compensi Revisori Conti Enti Locali: ecco il parere del Viminale, che segue alla risoluzione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 14/2019).

Il Decreto fornisce delle interpretazioni sulle norme a supporto delle decisioni degli Enti Locali nel rispetto della loro autonomia amministrativa e gestionale.

Adeguamento Compensi Revisori Conti Enti Locali

Il parere del Viminale fa seguito alla decorrenza degli aumenti disposti dal Dm 21 dicembre 2018, che è stata fissata al 1° gennaio 2019. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri, è facoltà degli Enti Locali procedere ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati ai revisori.

E in caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza. Ovviamente ciò va fatto previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

In particolare si deve fare specifico riferimento all’articolo 10, comma 9 del Dlgs 39/2010, in attuazione della direttiva comunitaria secondo cui

«Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione. Non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione. Né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico …».

Dunque, per i nuovi incarichi affidati dalla data del 1° gennaio 2019, l’aggiornamento del compenso fa riferimento ai nuovi limiti massimi. Che, come detto, sono suscettibili di applicazioni differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali delle parti che si manifestano nella delibera di nomina.

Le maggiorazioni

Si ricorda, infine, che secondo il Decreto sopra citato il limite massimo del compenso base annuo lordo è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A dell’allegato al Decreto, con le seguenti maggiorazioni:

  • sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al decreto;
  • sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al decreto.

A questo link il testo completo del Parere.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it