acquisizione-notizie-informazioni-uffici-comunaliIn un recente parere fornito dal Ministero dell’Interno alcuni chiarimenti in merito all’acquisizione di notizie ed informazioni in possesso degli uffici comunali.


Una Prefettura, a seguito di esplicita richiesta di alcuni consiglieri comunali di minoranza, ha posto un quesito in merito alla legittimità della direttiva del direttore generale del comune, indirizzata ai dirigenti, con cui si dispone in materia di rilascio, da parte degli uffici comunali, di notizie ed informazioni ai consiglieri, non integranti accesso ad atti e documenti detenuti dai medesimi uffici.

Acquisizione di notizie ed informazioni in possesso degli uffici comunali

Il Ministero ha osservato preliminarmente che l’articolo 43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

La norma utilizza in senso ampio l’espressione “notizie ed informazioni” che comprende sia il diritto di accesso alla documentazione, con rilascio di copie, sia il diritto ad essere informati sulle attività dell’ente. Tale norma, peraltro, pone sullo stesso piano le informazioni da reperire presso gli uffici comunali e quelle presso le aziende ed enti dipendenti.

In particolare, secondo l’attuale disciplina interna, che distingue tra l’accesso agli atti e l’esercizio del diritto all’informazione, in merito a notizie ed informazioni che non hanno una natura documentale i consiglieri devono inoltrare le istanze di informazione per il tramite della presidenza del consiglio comunale. Tali istanze devono essere vagliate dallo stesso direttore generale e successivamente evase in presenza dell’assessore competente per materia.

È, tuttavia, ovvio che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy.

Il testo completo del parere

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it