In un suo recente approfondimento il Dottor Simone Chiarelli analizza le regole in materia di accesso dei consiglieri comunali: limiti e potestà regolamentare.
Ai consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43 del testo unico sugli enti locali, sono riconosciuti ampi poteri: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
Tuttavia, secondo un recente parere del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve porsi in rapporto di strumentalità con la funzione “di indirizzo e di controllo politico-amministrativo“, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art.42, c.1, t.u.e.l.), ed alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo (art.43).
Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art.43, c.2, D.Lgs. n.267/2000 non è, dunque, incondizionato (Cons. Stato-sez.V, 11 marzo 2021, n.2089). Infatti, l’articolo 43 t.u.e.l. non impone l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, ma consente genericamente ai consiglieri comunali di “ottenere” tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
Accesso dei consiglieri comunali: limiti e potestà regolamentare
Pertanto, per illustrare meglio le disposizioni normative, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un nuovo video.
Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli