Tramite il Parere 12615/2023 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce importanti chiarimenti sull’accesso agli atti amministrativi per i consiglieri di minoranza.
Nel caso in esame il sindaco, lamentandosi che un consigliere di minoranza opera continui accessi agli atti del comune con richieste di stampa del protocollo settimanale, ha chiesto se si possa consentire solo la presa visione del protocollo e se possano negarsi le copie di atti che coinvolgono direttamente il predetto consigliere.
Ecco cosa ha risposto il DAIT del Ministero dell’Interno.
Accesso ad atti amministrativi: regole per i consiglieri di minoranza
Il Consiglio di Stato, con una recente pronuncia ha ribadito che “è principio pacifico quello per cui l’accesso agli atti, ex art.43 d.lgs. n.267 del 2000, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell’autonomia locale” (Cons. Stato-sez.V, sentenza n.8667 del 10/10/2022).
Già il Consiglio di Stato-sez.IV, con sentenza n.4792 del 22 giugno 2021, aveva precisato che l’esercizio del potere di accesso di cui all’art.43, comma 2, TUOEL è finalizzato “all’espletamento del mandato” e, pertanto, deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all’art.42 del medesimo TUOEL.
Il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve, quindi, porsi in rapporto di strumentalità con la funzione “di indirizzo e di controllo politico-amministrativo“, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art.42, c.1, t.u.e.l.), ed alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo (art.43).
Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art.43, c.2, D.Lgs. n.267/2000 non è, dunque, incondizionato (Cons. Stato-sez.V, 11 marzo 2021, n.2089). Infatti, l’articolo 43 t.u.e.l. non impone l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, ma consente genericamente ai consiglieri comunali di “ottenere” tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
Conclusioni
I giudici hanno ritenuto corretto, nel caso esaminato, l’operato dell’amministrazione comunale che aveva assolto all’informazione del consigliere avendogli garantito la possibilità di visionare i documenti richiesti senza, tuttavia, estrarne copia.
L’azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e pertanto, nell’esaminare le domande di accesso, l’Amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura.
Infine, in merito al parere chiesto sull’accesso agli atti che coinvolgono direttamente il consigliere richiedente, si ritiene che gli stessi possono essere chiesti se connessi all’attività di consigliere comunale. Nel caso gli atti si riferiscano ad interessi privati del consigliere, gli stessi possono essere richiesti con le modalità previste dalla legge n.241/1990, in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, o sulla base dell’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 e della normativa che consente l’accesso civico generalizzato.
Il testo comleto del parere
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it