itrattamento-dati-sanitari-emergenza-covidIl trattamento dei dati sanitari in emergenza Covid. E’ richiesta una maggiore trasparenza sui dati dei positivi da Covid19, ai fini della ricostruzione della catena del contagio.


Il Codice Privacy, il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196, integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, ha previsto una nuova configurazione delle figure deputate alla gestione dei dati: Il Titolare del trattamento, Il Responsabile del trattamento e Il Responsabile per la protezione dati – RPD.

Il trattamento dei dati sanitari in emergenza Covid: l’impatto sui Comuni

Per i trattamenti operati negli Enti Locali, il titolare è il “Comune” persona giuridica;. Complesso però, è identificare quale persona fisica eserciti questa funzione in pratica. Il sindaco è certamente il legale rappresentante del Comune e, in caso di un processo per mancata adozione delle misure di sicurezza in materia di privacy, rappresenta questa titolarità; ma se il comune deve trattare “i dati sensibili sanitari” il sindaco non può farlo.

Unicamente il dirigente può trattare i dati di cui sopra, in quanto svolge la funzione di “Responsabile del trattamento”. Il comune è il titolare del trattamento e ciascun organo del comune, in base all’ordinamento degli uffici, definito dalla legge e dal regolamento ex art. 49 3° comma del TUEL, partecipa di detta titolarità.

La finalità del trattamento

Un altro aspetto fondamentale da tenere presente, è la finalità del trattamento: la finalità risponde alla domanda “perché” trattare i dati? I dati, infine, devono essere trattati secondo modalità compatibili con le finalità indicate.

Con l’adozione del Decreto Legge n.14/2020, l’articolo 14 dispone che “i  soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione  civile,  allo  scopo  di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare  trattamenti,  ivi  inclusa  la comunicazione tra loro,  dei  dati  personali”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. COVID/0014171 del 16/03/2020 a firma di Borrelli, ha disposto che i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, devono assicurare la trasmissione dei dati a tutti i soggetti legittimati.

I dati comunicati dalle Prefetture hanno il seguente contenuto: generalità, ubicazione e data del tampone dei pazienti positivi al Covid19, generalità, ubicazione e data del tampone dei soggetti in quarantena, generalità e ubicazione dei soggetti posti in isolamento fiduciario.

Accertato che attualmente la polizia locale concorre ai servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal questore o ratificati dallo stesso, è palese che, se una pattuglia ferma veicoli o persone a piedi, deve chiaramente sapere se il soggetto controllato rientra tra quelli contagiati o in isolamento.

Trattamento per finalità di polizia

Altro aspetto fondamentale, e che nessuna normativa emergenziale ha menzionato nelle varie promulgazioni, è il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15. All’art.3 di detto regolamento viene disposto che i trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell’articolo 53 del Codice, quando sono direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché’ di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. E’ chiaro quindi che, anche prima del DL 14/2020, la legittimazione a trattare questi dati da parte della polizia locale era già confermata.

Ciò posto, è evidente far rilevare una enorme criticità sulla lavorazione dei dati in questione. E’ dato certo che ad ogni comune vengono inviati i dati relativi ai positivi covid solo dei residenti del comune di riferimento. Bene, e se entra nel territorio comunale un soggetto residente altrove che è positivo o dovrebbe essere in quarantena, come fanno gli agenti operanti ad accertare eventuali ipotesi di reato?

Così come sono fatte oggi le diffusioni dei dati, non è possibile accertare la situazione di non residenti, esponendo sia gli operatori di polizia che i luoghi dove questi soggetti si recano, ad alto pericolo di contagio. Un aspetto non da poco considerando la mobilità delle persone e che, ad oggi, nonostante il lockdown imposto, il plateau dei positivi è ancora stabile.

Conclusioni

La soluzione ottimale è quella di creare una banca dati nazionale o almeno regionale dei dati Covid in modo da poter consentire a chi espleta i controlli su strada a verificare in tempo reale la condizione del soggetto. Oppure, come altra soluzione, sottoscrivere da parte dei sindaci di comuni contermini, un protocollo di intesa volto alla condivisione dei dati covid19. Ciò è previsto anche dall’articolo 14 comma 1 del DL 14/2020.

Per verificare on line se la propria tessera sanitaria è stata recapitata cliccate qui.


Fonte: articolo di Luca Leccisotti