La risposta ad un quesito sull’eventuale possibilità di prescrizione della pubblicazione degli atti amministrativi per un minimo lasso temporale, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
Ai sensi della vigente normativa relativa alla trasparenza e privacy, nel caso di un Comune, la pubblicazione nel sito istituzionale degli atti amministrativi, oltre alla pubblicazione obbligatoria all’albo pretorio, è prescritta per un minimo lasso temporale o è rimessa alla singola amministrazione?
Trasparenza: prescrizione temporale per la pubblicazione degli atti amministrativi?
Per rispondere al quesito proposto viene innanzitutto a rilevare la disposizione di principio introdotta dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ed in particolare dall’art. 124 comma 1 che prescrive che
“tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”.
Stesso termine di quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione regolamentare comunale si applica anche alle determinazioni tecniche/gestionali, mentre alle ordinanze si applica il termine di pubblicazione previsto dal provvedimento stesso (in mancanza si applicano sempre i quindici giorni).
Detto ciò, è importante però importante delineare il quadro della normativa da applicarsi una volta decorso il termine di pubblicazione delineato ex lege e sopra richiamato.
Quadro normativo
Infatti, sin dal 2014, il Garante della privacy ha fornito specifiche indicazioni alle amministrazioni sulle cautele da adottare per la diffusione di dati personali online con il Provv. generale 15 maggio 2014 n. 243, recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436.
Nelle predette Linee guida del Garante è espressamente sancito che una volta trascorso il periodo temporale previsto per la pubblicazione degli atti e documenti nell’albo pretorio:
- “gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi … A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall’art. 124 del citato d.lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice (oggi riprodotto nell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione …. in questo caso se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell’ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali devono provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati” (parte seconda, par. 3.a).
Secondo quanto descritto, quindi, evidenziamo come non sia consentita da alcuna norma di legge la tenuta del c.d. “albo pretorio storico” ad eccezione che le pubblicazioni siano tenute con gli accorgimenti ivi segnalati.
Cosa va pubblicato?
Quanto alla trasparenza, l’art. 23, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dispone che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, in distinte partizioni, gli elenchi (non gli atti) dei seguenti provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti:
- Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) da pubblicare con link alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti”;
- Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15, L. 7 agosto 1990, n. 241
Gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti devono essere aggiornati semestralmente con un termine generale di mantenimento in pubblicazione di cinque anni, come stabilito dallo stesso D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sottolineando comunque che gli stessi possono/devono essere oscurati anticipatamente se gli scopi per i quali sono stati resi pubblici si sono esauriti.
Conseguentemente non sono dovuti adempimenti amministrativi.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]