La delibera n. 444/2019 dell’Autorità di Regolazione per l’energia, reti ed ambienti, riguardante la trasparenza del servizio rifiuti urbani ha rappresentato e rappresenta una novità assoluta nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, come già accennato in altro articolo: essa infatti dispone che il gestore e l’ente forniscano agli utenti e ai cittadini un set di informazioni “minime” tramite i rispettivi siti internet e attraverso il documento di riscossione, confermando il ruolo nevralgico che l’utente del servizio assume nel rinnovato quadro regolatorio. I contenuti nel documento di riscossione sono stati già approfonditi.
L’applicazione di questa delibera rappresenta, almeno negli intenti del regolatore, un ulteriore passo avanti per una maggiore tutela del cittadino che, con più informazioni a propria disposizione, potrebbe meglio fruire del servizio e tutelare e far valere i propri diritti di consumatore.
La Trasparenza: un patto tra istituzioni e consumatori
Mettere al centro della regolazione il fruitore finale del servizio consente di assumere un differente punto di vista, ovvero di tenere in maggiore considerazione le esigenze, anche in termini di sintesi e facilità di lettura, del cittadino: è auspicabile che ciò si traduca anche in una informazione “utile”, cioè in una “semplificazione” delle informazioni fornite rispetto alle complesse descrizioni che attualmente si evidenziano talvolta sui siti dei gestori del servizio e dei Comuni.
Una delibera per implementare un percorso di trasparenza “sostanziale” non formale, non l’ennesimo adempimento normativo, ancor di più per la sezione inerente i siti internet.
I contenuti informativi minimi
I gestori sono tenuti a predisporre e a mantenere aggiornata un’apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page, che presenti dei contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza.
Il set minimo di informazioni da dover fornire riguarda:
- aspetti generali del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti (RT), inclusi i dati identificativi ed i contatti del gestore, le modalità di organizzazione, le caratteristiche e i livelli qualitativi del medesimo servizio;
- aspetti generali del servizio di spazzamento e lavaggio strade (SL), inclusi i dati identificativi ed i contatti del gestore, le modalità di organizzazione, le caratteristiche e i livelli qualitativi del medesimo servizio;
- pagamento del servizio, incluse le informazioni sulle tariffe applicate e i termini di pagamento;
- indicazione chiara ed evidente delle variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono. Tali variazioni devono essere pubblicate almeno 30 giorni solari prima della data di decorrenza delle medesime, fatta eccezione per le variazioni di natura urgente e/o emergenziale, che devono essere comunque pubblicate con il massimo preavviso possibile.
L’Autorità ha probabilmente investito nell’efficienza dei comuni e dei gestori dando per scontato che i dati e le informazioni da pubblicare e da fornire ai cittadini, agli utenti siano immediatamente disponibili, come i moduli per reclamare alla carta della qualità del servizio, come viene definita dalle associazioni di consumatori di cultura anglo-sassone, il “patto” tra istituzioni e cittadini.
Le finalità di questi interventi
La finalità dell’intervento è stato ed è ancora attuale dopo 2 anni quasi di emergenza pandemica e di comunicazioni da parte della Commissione Europea in materia di difesa dell’ambiente e di interventi sul cambiamento climatico. E’ sufficiente soltanto il riferimento al pacchetto di Direttive sull’economia circolare.
Una prima finalità è quella di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell’utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi e stabilizzare il patto di cui sopra, sottoscritto con l’istituzione delle carte della qualità dei servizi (Direttiva Ciampi-Cassese – 1994).
Una seconda finalità è quella di incentivare la realizzazione di condizioni di garanzia a tutela degli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (RU) in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalle scelte organizzative relative alla gestione del servizio o dalla tipologia di tariffa applicata all’utente. In questo caso, ci si muoverebbe nel solco del Codice del Consumo che all’art. 2, comma g, nella sezione dei diritti dei consumatori disciplina che ogni singolo utente ha diritto all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Un servizio misurabile e valutabile in maniera trasparente e quindi accessibile.
Fonte: articolo di Tina Napoli