trasparenza-nomina-revisori-conti-enti-localiIl Dipartimento della Finanza Locale ha reso note le novità relative alla trasparenza nella nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali.


In attuazione al principio dell’accessibilità dei dati pubblici, della trasparenza e della pubblicità, da sempre alla base dell’azione amministrativa relativa alla tenuta dell’Elenco dei revisori degli enti locali, si rende noto che nella pagina internet dedicata all’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, nella sezione “Elenco revisori” è stata attivata una nuova funzione.

La nuova opzione consente di visualizzare la situazione relativa al controllo operato dall’ufficio in merito agli incarichi dichiarati dai revisori per l’accesso alle fasce 2 e 3.

Trasparenza nella nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali

Inserendo il nominativo del singolo revisore, con l’apertura del “dettaglio”, a fianco di ciascun incarico si evidenzia se lo stesso risulti già stato riscontrato a seguito:

  • dell’incrocio dei dati presenti nel data base ministeriale, per gli incarichi relativi alle estrazioni dall’elenco
  • o per quelli più datati, dell’interrogazione diretta all’ente locale indicato come soggetto deliberante dell’incarico di revisione.

La verifiva nel rispetto della normativa vigente

Detta verifica avviene nel rispetto della normativa vigente che prevede che i dati autocertificati dai revisori siano controllati dall’ufficio ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445, come da ultimo modificato con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34:

“I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità’ di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.”

Un controllo dilazionato nel tempo

Si tratta di un tipo di controllo che per la particolare complessità risulta dilazionato nel tempo. A differenza di quello effettuato sugli altri dati dichiarati dai revisori in sede di iscrizione all’Elenco annuale, come ad esepio:

  • anzianità di iscrizione agli albi professionali
  • e crediti formativi

che opera direttamente tramite l’incrocio delle banche dati.

Ad oggi, dei n. 15.991 incarichi dichiarati dai revisori per l’accesso alle fasce 2 e 3 dell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2020 ne emergono riscontrati n. 8.071, gli altri sono in istruttoria per la verifica e gli eventuali provvedimenti da assumere a carico dei revisori in caso di mancato riscontro.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it