Il divieto arriva direttamente dal Garante della Privacy, che ha comminato una pesante sanzione a un sito web: stop alla pratica di web scraping per formare elenchi telefonici.
Numerosissime sono state in questi anni le richieste di intervento ricevute relative alla pubblicazione non autorizzata di nominativi, indirizzi, numeri di telefono, anche di titolari di utenze riservate.
Per questo motivo, con un recente provvedimento, l’Autorità ha finalmente posto dei paletti sulla materia, delimitando nettamente il perimetro di cosa è consentito e di cosa non lo è.
Scopriamo tutti i dettagli sul caso e sulle sue conseguenze.
Il caso
Dagli accertamenti dell’Autorità è emerso che il titolare del sito web non aveva un’idonea base normativa per trattare i dati, che sul sito mancavano le indicazioni per rivolgersi al titolare del trattamento come pure assente risultava la possibilità di ottenere la cancellazione dei dati in caso di mancato funzionamento dell’apposito form.
Anche nella breve informativa privacy pubblicata, non era indicato l’intestatario del sito, la cui identificazione ha richiesto lunghe indagini.
L’intervento del Garante: stop al web scraping per formare elenchi telefonici
Il Garante ha dichiarato dunque illecita la raccolta, la conservazione e la pubblicazione dei dati personali.
Ha pertanto vietato la costituzione e diffusione on line di un elenco telefonico formato “rastrellando” i dati tramite web scraping (ricerca automatizzata nel web) e gli ha ingiunto il pagamento di una sanzione di 60 mila euro. La ditta individuale aveva già subito una sanzione nel 2022 per una violazione analoga.
Nel definire l’ammontare dell’ammenda l’Autorità ha tenuto conto:
- della gravità della violazione
- dell’elevato numero di soggetti i cui dati sono stati pubblicati (circa 26 milioni di utenti)
- della durata della violazione
- e del carattere doloso della condotta dell’intestatario.
Quale unico elemento attenuante si considerano le dimensioni economiche del titolare, che riveste la qualifica di piccolo imprenditore.
L’attuale quadro normativo non consente infatti la creazione di elenchi telefonici generici che non siano estratti dal DBU, il data base unico che contiene i numeri telefonici e i dati identificativi dei clienti di tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile.
Il testo del provvedimento
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it