L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) impone una scadenza cruciale alle Centrali di Committenza e Stazioni Appaltanti: entro il 31 gennaio 2024 è infatti obbligatorio comunicare la disponibilità di piattaforme digitali certificate, ecco tutto quello che serve sapere.
Si tratta di un obbligo estremamente importante: il mancato aggiornamento comporterà infatti la decadenza della qualificazione per la stazione appaltante non conforme.
La qualificazione delle stazioni appaltanti è infatti obbligatoria dallo scorso 1° luglio 2023, in base al nuovo Codice degli Appalti, con il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.
La qualificazione richiesta dall’Anac è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Tuttavia, non è richiesta la qualificazione per l’effettuazione di ordini tramite strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
La qualificazione inoltre si applica a tutte le stazioni appaltanti, che includono sia enti pubblici che privati che affidano contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.
Stazioni Appaltanti, obbligo di comunicare piattaforme digitali certificate entro il 31 gennaio
Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 gennaio 2024, le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti sono chiamate a un passo cruciale nell’ambito della normativa della trasparenza negli appalti pubblici.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso un chiaro ultimatum: entro tale data, è obbligatorio accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
Ciò rappresenta una tappa fondamentale per garantire la trasparenza e l’efficienza nei processi di appalto, sottolineando l’importanza delle tecnologie digitali certificate per la gestione delle procedure di approvvigionamento.
Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi.
Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.
Come anticipato, il mancato aggiornamento entro la scadenza indicata comporterà la decadenza della qualificazione ottenuta a partire dal 1° febbraio 2024.
In vista della scadenza imminente pertanto i soggetti interessati devono agire prontamente per adempiere a questo obbligo normativo e comprendere appieno le implicazioni di questa normativa per evitare la decadenza della qualificazione.
Le FAQ dell’Anac
Qui è disponibile l’elenco completo delle FAQ dedicate a questa materia.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it