Disponibile la guida gratuita sul sistema di qualificazione istituito con il decreto legislativo n. 36/2023, completa di indicazioni operative per i soggetti non qualificati o qualificati ai livelli più bassi.
La qualificazione delle Stazioni Appaltanti è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2023 ai sensi degli artt. 62 e 63 del nuovo Codice degli Appalti per la gestione delle procedure di gara sopra specifiche soglie di importo. Per avviare l’iter di qualificazione gli Enti devono presentare domanda di iscrizione all’apposito portale ANAC e autocertificare una serie di requisiti individuati nell’allegato II.4 del Codice.
Dopo meno di un mese dall’efficacia del nuovo sistema, gli Enti che non hanno conseguito la qualificazione sono in netta maggioranza: possono ancora acquisire lavori, beni e servizi senza rivolgersi ai soggetti qualificati? Che cosa prevede la normativa per la fase di esecuzione dei contratti? Di seguito una sintesi del quadro normativo.
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Enti privi di qualificazione: quali procedure possono gestire secondo il nuovo Codice degli Appalti
Qualificazione per la progettazione e affidamento degli appalti
La qualificazione delle stazioni appaltanti, per la progettazione tecnico-amministrativa, l’affidamento e il controllo delle procedure, è obbligatoria dal 1° luglio 2023 per l’acquisizione di lavori sopra 500.000 euro e di beni e servizi sopra 140.000 euro. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, a cui è demandata la vigilanza sul funzionamento del sistema, ha di conseguenza disposto il blocco del rilascio del CIG per gli Enti non qualificati. Ricordiamo tuttavia che non è stato fissato un termine per l’iscrizione all’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate: è quindi possibile inoltrare la domanda in qualsiasi momento.
In aggiunta, è importante precisare che il sistema di qualificazione prevede un periodo transitorio. Fino al 30 giugno 2024 (Allegato II.4, art. 3, co. 3 e art. 5, co. 4, D.Lgs. 36/2023), il livello più elevato per i lavori (L3) e di servizi e forniture (SF3) è raggiungibile con un punteggio ridotto di 10 punti, mentre gli altri due livelli sono ottenibili con un punteggio ridotto di 5 punti.
Sintetizzando, dopo l’entrata in vigore di tale sistema gli Enti privi di qualificazione possono:
- Continuare a gestire in autonomia le gare al di sotto delle soglie di importo indicate
- Affidare la gestione degli acquisti di importo superiore a Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate
- Procedere ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente
- Effettuare ordini tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CUC e soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento
Qualificazione per l’esecuzione dei contratti pubblici: il periodo transitorio previsto dal D.Lgs. 36/2023
FINO AL 31 DICEMBRE 2024
Le S.A. non qualificate possono eseguire i contratti se:
- sono iscritte all’AUSA
- hanno a disposizione una figura tecnica che possa svolgere le funzioni di RUP
DAL 1° GENNAIO 2025
Da questa data verranno richiesti requisiti specifici alle S.A. non qualificate per eseguire i contratti.
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Fonte: Fonte: DigitalPA (www.digitalpa.it)