E’ sinceramente impensabile oggi vivere e lavorare senza un computer, un elaboratore elettronico di dati che ha avuto un impatto devastante sulle nostre esistenze e sulle nostre professioni.
Il Software è libero dopo il primo uso: lo dice la Corte di Giustizia UE.
A rendere possibile tutto quello che possiamo compiere professionalmente con la nostra macchina è il software, vale a dire la vera e propria “anima” dell’elaboratore, ciò che lo rende “vivo”.
Poniamo in questo frangente l’attenzione sul software e sugli effetti che il suo utilizzo ha compiuto nel mondo professionale e amministrativo. Soprattutto poniamo l’attenzione sulla distribuzione del software e delle sue relative licenze. Poiché un software non è disponibile “liberamente” in natura e sono sorte numerose complicazioni sul suo utilizzo o sul libero scambio delle copie del medesimo.
Entra in campo, infatti, quella vera e propria guerra nata attorno alla cessione delle copie di licenza del software. Dove inizia la possibilità di un utilizzo libero (fair use) di cessione dopo la vendita del software e quali sono i confini imposti dalle enclosure poste dalla legislazione in uso sul diritto d’autore?
In nostro soccorso, a questo punto, arriva la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con la Sentenza C-128/11, emanata il 3 Luglio 2012, è stata stabilita la possibilità di cessione della licenza d’uso del software dopo la prima vendita, visto l’esaurimento, con tale atto, del diritto esclusivo di distribuzione dell’autore.
Il Software è libero dopo il primo uso: lo dice la Corte di Giustizia UE
Cosa ha comportato questa sentenza e, soprattutto, quali sono gli sviluppi di quest’importante direttiva a livello comunitario?
Innanzitutto il dato che in maniera prominente viene alla luce è quello di aver messo un freno ad un pretestuoso e tendenzioso cavillo della normativa del Copyright.
Che, all’articolo numero 4 del Trattato del Diritto d’Autore, nel Diritto Internazionale, recita:
«I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore».
Il contesto normativo del Diritto d’Autore Internazionale, pertanto, considera la licenza di software di proprietà. Alla stregua di un’opera artistica e letteraria. E dunque solo gli autori possono godere del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere. Attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà.
L’autore del Software
L’innovazione più importante e rivoluzionaria della sentenza, dunque, parte da qui. Il cosiddetto “autore” del software ha, ovviamente, il pieno diritto sulla propria opera, come nei casi relativi a qualsiasi altro tipo di proprietà intellettuale.
Esiste però un piccolo limite a questo diritto, soprattutto nel caso di cessione dello stesso. Dopo la prima vendita dunque, la cessione del bene intellettuale non è più esclusiva.
La sentenza in questione, infatti, reinterpreta in maniera chiara il passo in modo più aperto e, a conti fatti, più logico.
Infatti, come recita la medesima nell’interpretazione del sopra citato passo lacunoso,
“il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata”.
Quindi Internet diventa la chiave della nuova normativa. Quando la copia viene scaricata dal web, direttamente dalla rivendita autorizzata del proprietario, e viene acquisita come copia legittimamente acquistata, il secondo acquirente equiparato a qualsiasi acquirente successivo potrà cedere liberamente la propria copia, essendosi legalmente esaurito il diritto di distribuzione previsto dalla precedente norma.
La licenza è cedibile
Dunque, in conclusione, la licenza del software in questione diventa cedibile. È superfluo dire che un procedimento del genere ha, potenzialmente, reso la vita più facile alle opportunità di utilizzo del software a livello delle pubbliche amministrazioni e delle professioni. Nella realtà, però, l’incidenza che avrebbe potuto apportare all’amministrazione digitale italiana è stata quella prevista? La risposta rischia di essere negativo.
Più e più volte, e da svariate fonti, è stato messo in evidenza il fatto che la nostra Agenda Digitale amministrativa italiana sia indietro rispetto agli standard mondiali ed europei. Il pantano burocratico, allo stato attuale, nel nostro paese è tuttora tale. Questa sentenza ha delle potenzialità nello snellimento, pertanto, di queste lacune? La risposta è senz’altro affermativa. Manca purtroppo ancora l’informazione e la formazione giusto, in questo campo, per rendere pienamente efficiente una legislazione importante che, alle condizioni attuali, è rimasta semplicemente lettera morta.