A fare chiarezza sull’argomento è una recentissima Sentenza del Consiglio di Stato.
Omesso caricamento dei dati sul sistema AVCPass: l’esclusione dagli Appalti è legittima? La risposta la troviamo nella Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 20.07.2020 n. 4644.
Nella Gara d’Appalto si richiedeva la produzione – entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni – dei documenti sui requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica-professionale.
Nel disciplinare di gara si metteva in evidenza che:
“Qualora il possesso dei requisiti non venga confermato dalla documentazione acquisita o prodotta a comprova, che dovrà essere inserita sul sistema AVC Pass entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente, si procederà all’esclusione del concorrente e all’adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.”
Sistema AVCPass e omissione dati: legittima esclusione dagli Appalti?
La Società ricorrente, esclusa per l’omissione di questi dati per un disservizio informatico, sosteneva la tesi dell’equipollenza fra il caricamento sul sistema AVCPass e l’invio per pec.
Tuttavia i giudici hanno espresso un parere diverso.
Sul punto i Giudici hanno, in primo luogo, condiviso quanto affermato dal Giudice di I grado, circa la necessità di valersi del sistema AVC Pass ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 216 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Lo scopo è quello di consentire una verifica celere e standardizzata dei requisiti.
Occorre poi ribadire che l’esclusione per omesso caricamento dei dati sul sistema AVC Pass è legittima nel caso in cui essa sia dipesa da fatti imputabili all’interessato, il quale in particolare di fronte ad un disservizio del sistema stesso non abbia proceduto a segnalarlo immediatamente.
Nel caso di specie, l’accaduto è effettivamente imputabile all’impresa. La Società infatti:
- ha scelto di procedere all’adempimento nell’ultimo giorno utile
- e si è trovata di fronte ad un disservizio non insormontabile, perché come si è detto per lo meno nel pomeriggio l’anomalia più non sussisteva ed in ogni caso non consta avere segnalato nulla al gestore di sistema.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it